Il Reddito di Emergenza (di cui abbiamo già parlato con nostri precedenti articoli prima della sua ufficialità) è una delle novità contenute nel cosiddetto Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sarà l’Inps a gestire il flusso delle domande ed a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per accedere alla misura.
Reddito di emergenza, domande entro il 30 giugno 2020
Proprio l’Istituto di Previdenza Sociale con una comunicazione del 22 maggio 2020 ha ufficializzato il termine di avvio per l’invio delle domande specificando che possono essere inoltrate all’Inps utilizzando il servizio online disponibile sul sito internet dell’Istituto. Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.
Requisiti e spesa massima
Reddito di emergenza – Secondo l’articolo 2 dell’articolo 82 del DL 34 del 19 maggio 2020 il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilitàgrave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
Il decreto fissa anche un tetto massima di spesa da parte dello Stato. Infatti secondo l’articolo 10 ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”.
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