Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato “cassa integrazione“, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni di ferie accumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento di integrazione salariale alle ferie? Vediamolo.
Cassa integrazione e ammortizzatori sociali: il quadro di riferimento e lo scopo
Abbiamo appena accennato al fatto che la cassa integrazione è un ammortizzatore sociale, proprio come lo sono, ad esempio, i contratti di solidarietà, la NASpI e le indennità di disoccupazione. Ma cosa sono di fatto gli ammortizzatori sociali? Ebbene, altro non sono che degli strumenti di tutela del lavoratore (e dell’impresa), per i quali il reddito da lavoro viene appunto garantito, in tutto o in parte, se i fattori di crisi sono temporanei e risolvibili. Gli ammortizzatori – tra cui la cassa integrazione – mirano a garantire un’integrazione salariale, al posto dello stipendio perso (temporaneamente), nella finalità di ammortizzare le assai probabili situazioni di difficoltà economica dovute alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Ovviamente gli ammortizzatori sociali trovano disciplina e regolazione in norme di legge ad hoc: il quadro di riferimento è infatti rappresentato dal d. lgs. n. 148 del 2015, che reca il titolo “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati“.
Svariate le circostanze che possono condurre alla necessità di adottare la cassa integrazione guadagni: ad esempio, scelte poco accorte da parte dei vertici dell’azienda, che hanno portato ad una contrazione dei ricavi, oppure fattori esterni legati ad eventi del mercato o del clima. Anche la crisi da coronavirus costituisce un fattore esterno che legittima l’utilizzo della Cig, al fine di tamponare gli effetti economici legati alla riduzione o all’azzeramento della prestazione di lavoro (e dell’orario di lavoro) dei lavoratori dell’impresa o dell’industria, fermi per lockdown. La cassa integrazione è quindi uno strumento di tutela offerto dallo Stato, ovvero dai poteri dell’Inps, alle imprese in difficoltà per una crisi congiunturale.
È pertanto facilmente intuibile che con la cassa integrazione guadagni, l’azienda può sospendere interamente (“sospensione a zero ore”) o in parte l’apporto quotidiano del dipendente, che momentaneamente non segue l’orario di lavoro ordinario, ma a cui spetta il trattamento di Cig, senza perdere il lavoro. Allo stesso tempo, l’impresa coglie l’obiettivo di ridurre il costo del lavoro, in fasi in cui far quadrare i conti è operazione nient’affatto semplice.
Ferie non ancora godute e Cig: quale rapporto?
Abbiamo già parlato diffusamente di ferie e di diritto alle ferie, ma qui vogliamo vedere più da vicino quale rapporto intercorre tra le ferie non godute e la possibilità di cassa integrazione guadagni, in caso di fase di difficoltà dell’impresa. La finalità delle ferie è quella di garantire al lavoratore il recupero delle proprie energie psico-fisiche, consentendogli un periodo di assenza dal lavoro, ma comunque retribuito. Le ferie insomma non sono previste dal legislatore come ammortizzatore sociale, bensì come strumento di tutela del lavoratore, a prescindere da situazioni di crisi aziendale. Tuttavia, la prassi ci insegna che spesso il datore di lavoro opta per far smaltire le ferie pregresse e non ancora godute ai suoi dipendenti, anche in ipotesi di crisi.
L‘Inps in passato si era attenuta alla prassi far smaltire le ferie pregresse, prima di concedere la cassa integrazione guadagni. Oggi, tale Istituto pare aver corretto il tiro, avendo chiarito che in verità i lavoratori possono essere tutelati dalla Cig – e fare domanda per ottenerla – anche in permanenza di giorni di ferie non ancora goduti. D’altra parte è diverso il fondamento della Cig, rispetto a quello delle ferie: la cassa integrazione serve a tutelare il dipendente e ad evitare il suo licenziamento, in caso di crisi d’impresa; le ferie sono mirate invece – come detto – al recupero delle energie del lavoratore, in un periodo ordinario di vita dell’impresa. E non può non essere rimarcato che le ferie sono peraltro regolate da norme distinte da quelle che regolano gli ammortizzatori sociali. Concludendo, secondo l’orientamento attuale dell’Inps, non è obbligatorio lo smaltimento delle ferie residue, prima di poter ottenere la cassa integrazione guadagni: la scelta di servirsi delle ferie quindi può essere comunque compiuta dal datore di lavoro, anche laddove vi siano i requisiti per la Cig, essendo i due istituti indipendenti l’uno dall’altro.
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