Assegno divorzile: cos’è, come si calcola e importo. La guida

Assegno divorzile: di che si tratta e perchè è diverso dall’assegno di mantenimento. Quali sono i criteri di calcolo e quantificazione?

Assegno divorzile cos'è, come si calcola e importo. La guida
Assegno divorzile: cos’è, come si calcola e importo. La guida

Gli ultimi dati disponibili ci dicono che i divorzi in Italia, continuano ad aumentare. E proprio come in Cina, anche nel nostro paese, in queste settimane si sta registrando un boom delle rotture dei legami matrimoniali, probabilmente causate dal periodo di convivenza forzata da lockdown per Covid-19, che ha talvolta acuito tensioni, attriti e differenze caratteriali tra i coniugi. Qui di seguito vogliamo pertanto far luce su un argomento che interesserà tutti coloro che vogliono o vorrebbero concludere la loro esperienza matrimoniale non positiva, optando per il divorzio. Che cos’è insomma l’assegno divorzile? come viene calcolato l’importo? Vediamolo più da vicino.

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Assegno divorzile: che cos’è e la differenza con l’assegno di mantenimento

Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: a differenza di quanto comunemente si potrebbe pensare, l’assegno divorzile non è sinonimo di assegno di mantenimento. Quest’ultimo infatti spetta – ovviamente sussistendo tutte le condizioni di legge – prima del divorzio, ovvero a seguito della cosiddetta separazione personale dei coniugi e, pertanto, in una fase in evoluzione ed ancora transitoria del rapporto matrimoniale, ormai in crisi insanabile. Invece, l’assegno divorzile va inteso come la principale conseguenza di carattere economico e patrimoniale del divorzio: infatti è il magistrato incaricato a definire e quantificare economicamente il diritto di percepirlo, in capo ad uno dei due ex-coniugi. Con la sentenza di divorzio il giudice sancisce lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Insomma, l’assegno divorzile è versato laddove il magistrato, con la sentenza di divorzio, ne stabilisca l’obbligo di versamento, in ragione del fatto che il destinatario non ha mezzi adeguati di sostentamento o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (ad es. motivi di salute o impossibilità di proporsi con successo nel mercato del lavoro). In particolare, secondo le disposizioni incluse nell’art. 5 della legge sul divorzio (L. n. 898 del 1970), il tribunale, laddove emetta sentenza di divorzio, dispone anche la misura, ovvero l’ammontare dell’assegno divorzile, considerando vari fattori, ma in via prioritaria anticipiamo che rileveranno il reddito dei due coniugi, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione. Il versamento dell’assegno divorzile può aversi in quote mensili, oppure in una sola soluzione se ritenuta equa dal giudice, anche con l’assegnazione di un bene (ad es. un immobile).

Chi è il destinatario di questo assegno? Il punto della Cassazione

Come accennato, il requisito essenziale per maturare il diritto all’assegno divorzile, è economico: l’ex-coniuge destinatario deve insomma essere oggettivamente impossibilitato a procurarsi i mezzi per sopravvivere, conducendo un’esistenza dignitosa. Il contributo economico in questione persegue allora una finalità solidaristica e compensativa: in ragione dell’apporto in passato dato alla formazione del patrimonio comune (comprese le ricchezze dell’altro ex-coniuge) ed alla vita di coppia (con o senza prole), per legge va garantito un assegno che “accompagni” l’ex-coniuge economicamente debole, nella delicata fase di ricostruzione della propria vita e di raggiungimento di una nuova indipendenza e sicurezza economica.

L’assegno divorzile è insomma oggetto di un vero e proprio diritto di credito dell’ex-coniuge destinatario, e per sua natura è, irrinunciabile, indisponibile ed imprescrittibile, fino alla data nella quale il beneficiario si sposi nuovamente, o vada a convivere con altra persona, oppure l’obbligato al versamento, fallisca o muoia.

Una sentenza cruciale della Corte di Cassazione di qualche anno fa contribuisce a fare chiarezza sui principi che debbono ispirare il calcolo e la liquidazione dell’assegno in esame. Infatti, questo giudice ha stabilito che criterio di liquidazione non può mai essere quello del mantenimento dello stesso tenore di vita avuto durante il periodo di unione matrimoniale (come invece in ipotesi di mera separazione personale, in cui il legame matrimoniale non è ancora giuridicamente estinto). Altrimenti, l’assegno divorzile costituirebbe una sorta di “ripristino” del rapporto matrimoniale, dal punto di vista economico, e ciò andrebbe contro l’essenza stessa della sentenza di divorzio, che serve appunto ad estinguere interamente il vincolo e rapporto matrimoniale. Pertanto, come vedremo tra poco, l’assegno divorzile segue specifici criteri di quantificazione dell’importo.

Come si quantifica l’assegno? I criteri

Dopo la sentenza suddetta che ha eliminato il tenore di vita dai criteri di orientamento, si è posta la difficoltà di stabilire quando ricorre la cd. “non autosufficienza economica” del coniuge economicamente più debole. Ancora una volta, è stata la giurisprudenza della Corte di Cassazione a far luce sui criteri o indici di prova, attraverso cui poter dimostrare che la citata autosufficienza invece sussiste. Eccoli in sintesi:

Ovviamente, l’importo dell’assegno divorzile è stabilito da una valutazione del giudice incaricato di decidere sul caso concreto. Egli dovrà insomma tenere conto di alcuni elementi, idonei a quantificarne l’importo:

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È chiaro che non si tratta di criteri che consentono una quantificazione preventiva ed automatica dell’importo dell’assegno divorzile, anzi sarà il magistrato a dover stabilire – caso per caso – la portata del contributo, con una valutazione comunque discrezionale. Concludendo, va tuttavia rimarcato che alla data in cui il beneficiario oltrepassi la situazione di difficoltà economica e riesca finalmente ad avere un reddito che gli garantisca il sostentamento, perderà il diritto all’assegno divorzile.

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