Pagamento affitto negozi: stop rate per lockdown? La sentenza apripista

Pagamento affitto negozi durante il lockdown per coronavirus: cosa dice la più recente giurisprudenza? L’affittuario moroso è esonerato dai canoni?

Pagamento affitto negozi stop rate per lockdown La sentenza apripista
Pagamento affitto negozi: stop rate per lockdown? La sentenza apripista

La più recente giurisprudenza sta facendo luce anche sulla prassi dei contratti e rapporti di affitto tra proprietario dell’immobile e negoziante affittuario, con specifico riferimento agli ultimi mesi di lockdown causa coronavirus. Il contributo dei giudici è significativo perché di fatto apre alla tutela del negoziante ed affittuario moroso, inadempiente agli obblighi di pagamento dei canoni, causa chiusura negozi e conseguente perdita del volume d’affari. Vediamo più nel dettaglio.

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Pagamento affitto negozi e coronavirus: il negoziante è tutelato

Da una sentenza recentissima del Tribunale di Venezia, che potrebbe essere seguita, a breve, da altre dello stesso tenore, è stato stabilito – in buona sostanza – il principio di esclusione della responsabilità per il negoziante moroso, che non versa quindi le rate dell’affitto dei locali commerciali, nel periodo di chiusura forzata delle attività, voluta dal Governo nei mesi scorsi. Ecco insomma un altro caso pratico che costituisce già un precedente e che dimostra nuovamente come il coronavirus incida con forza sulla società, tanto da condurre a sentenze di indirizzo innovativo, per quanto attiene alla prassi dei rapporti tra proprietario ed affittuario.

Insomma, secondo il citato Tribunale il negoziante/commerciante non è tenuto a versare l’affitto dei locali per i mesi di lockdown. Infatti, una sorta di causa di forza maggiore lascia spazio alla tutela dell’affittuario ed, anzi, il Tribunale ha rilevato che il proprietario non ha possibilità nè di incassare la garanzia a suo favore dall’istituto di credito, nè quest’ultimo può in alcun modo rivalersi sul negoziante moroso per il mancato pagamento affitto negozi, ma non per sua colpa.

Il fondamento della decisione: l’art. 91 del Cura Italia

Perché di fatto il giudice di Venezia è giunto a questa conclusione? Ebbene, la risposta si trova nell’art. 91 del decreto Cura Italia, recante il titolo “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici“. In tale articolo troviamo in particolare che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilitàdel debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti“. Parafrasando i contenuti del citato articolo, il debitore – ovvero anche il negoziante affittuario – è di fatto esonerato dalla responsabilità del risarcimento, in ragione del rispetto delle regole anti Covid-19, le quali hanno peraltro imposto, nel periodo di lockdown, la chiusura dei negozi e conseguentemente il mancato incasso.

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Concludendo, in tema di pagamento affitto negozi, è pertanto la situazione di pericolo sanitario a costituire quella che il Codice Civile, all’art. 1218, definisce “impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile” al debitore: da tale impossibilità deriva quindi l’esclusione di responsabilità per il negoziante moroso e non in regola con le rate d’affitto per i mesi di lockdown.

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