Bonus Baby sitter 1200 euro posticipato a giugno. Ecco per chi

Pubblicato il 28 Maggio 2020 alle 13:18
Aggiornato il: 24 Giugno 2020 alle 23:13
Autore: Guglielmo Sano

Nuovi problemi per il sito dell’Inps causeranno uno slittamento dell’erogazione del Bonus Baby sitter per alcune famiglie; ecco quali

Mano bambino
Bonus Baby sitter 1200 euro posticipato a giugno. Ecco per chi

Nuovi problemi per il sito dell’Inps causeranno uno slittamento dell’erogazione del Bonus Baby sitter per alcune famiglie; ecco quali nuclei dovranno attendere più del previsto per ricevere il sussidio.

Bonus Baby sitter: slittamento per alcune famiglie

Per alcune famiglie slitta al primo giugno l’erogazione del Bonus Baby sitter; il sussidio – indirizzato ad alcune categorie di lavoratori con figli con età non superiore ai 12 anni (tale limite non riguarda i figli con disabilità) – è stato alzato a 1.200 euro in base alle disposizioni del Decreto Rilancio, con lo stesso provvedimento si è stabilito che potrà essere utilizzato anche per pagare i centri estivi. A causare lo slittamento dei problemi tecnici al sito dell’Inps: in breve, il sito dell’ente previdenziale non è stato correttamente aggiornato, dunque, le famiglie che avevano richiesto il bonus di 600 euro previsto per marzo dal Decreto Cura italia dovranno aspettare fino a inizio mese prossimo per compilare la domanda. Non dovrebbe esserci nessun problema a partire da quel momento in poi, insomma, un piccolo (grande) disguido che però comporterà solo qualche giorno in più di attesa e niente più.

Chi può fare domanda e come

La domanda relativa al Bonus baby sitter 2020 può essere effettuata tramite l’apposita sezione del sito Inps anche avvalendosi dei servizi di un patronato. Il sussidio – che viene erogato attraverso il Libretto Famiglia – indirizzato all’acquisto di servizi di baby sitting è rivolto ai genitori (alternativamente tra loro) che appartengono alle categorie di lavoratori riportate di seguito:  dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335); autonomi iscritti all’INPS; autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari); ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato; al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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