La cosiddetta responsabilità genitoriale – che ha sostituito quella che era denominata “potestà genitoriale” – è stata introdotta dal d. lgs. n. 154 del 2013, che ha di fatto rinnovato gli articoli art. 315 e ss. del Codice Civile. Da una parte ha ulteriormente chiarito ed enucleato gli obblighi dei genitori verso i figli, e dall’altra ha anche puntualizzato i doveri dei figli nei confronti dei loro genitori. Oggi, la responsabilità genitoriale ha la stessa portata pratica, indipendentemente dal fatto che si tratti di prole nata all’interno di un matrimonio oppure da coppia non sposata. Vediamo di seguito più nel dettaglio.
Responsabilità genitoriale: di che si tratta in concreto e dove è disciplinata
In estrema sintesi, la responsabilità genitoriale altro non è che l’insieme dei diritti, ma soprattutto dei doveri, di volta in volta previsti e specificati dalla legge, che sono attribuiti e gravano su entrambi i genitori, in quanto tali, verso il figlio o i figli. Peraltro, in alcuni casi la responsabilità in oggetto è esercitata da un solo genitore. Il Codice non definisce questo potere-dovere, per una precisa scelta politica del legislatore, in quanto il concetto in esame ben può evolvere in rapporto all’evoluzione sociale e giuridica della società. La responsabilità genitoriale va esercitata di comune accordo da ambo i genitori, che debbono individuare la residenza abituale del minore. Tale responsabilità non cessa per il solo fatto dell’eventuale separazione o divorzio dei genitori.
Come sopra anticipato, sono le norme civilistiche a disciplinare oggi la responsabilità genitoriale, a seguito del decreto legislativo citato. Rilevano due parti distinte del citato Codice, ovvero quella che va dall’art. 315 all’art. 337 octies, e quella che va dall’art. 143 al 148: questi ultimi in particolare disciplinano compiutamente i diritti e doveri che nascono dal matrimonio, tra i quali rilevano quelli verso i figli. Anzi, va da sè che non è quindi possibile trattare esaustivamente dei diritti e doveri della coppia sposata, se prima non si analizza la responsabilità genitoriale. Ma rimarchiamo tuttavia che, essendo oggi venuta meno ogni disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori da esso, ben si comprende quanto previsto dall’art. 315 c.c.: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico“.
Responsabilità genitoriale: quali sono i doveri dei genitori nei confronti dei figli?
A questo punto, vediamo quali sono in dettaglio i doveri essenziali dei genitori verso i figli, valevoli in qualsiasi nucleo familiare:
- mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale, nel rispetto delle capacità dei figli, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni ed obiettivi;
- possibilità di crescere in famiglia;
- permettere loro di conservare rapporti significativi con i parenti.
Inoltre, i genitori non possono decidere su questioni dei figli o procedure che li riguardano, in modo totalmente autonomo, laddove questi abbiano compiuto 12 anni o anche meno, ma abbiano capacità di discernimento e di valutazione su scelte ed opzioni che li riguardano, come ad esempio la scelta delle scuole da frequentare.
Riguardo a quanto appena citato, per mantenimento si deve intendere il rispetto dell’obbligo di versare denaro per il sostentamento della prole, in base a quelli che sono i guadagni e il reddito da lavoro. Ma non solo: mantenimento significa anche compiere attività casalinghe analogamente mirate alla crescita dei figli. Laddove i genitori non abbiano i mezzi idonei per assolvere quest’obbligo, subentreranno i nonni e – se ancora in vita – i bisnonni, che hanno l’obbligo di dare ai figli quanto necessario per mantenere i nipoti. In caso contrario, i genitori potrebbero domandare ad un magistrato di disporre ciò con un provvedimento formale, denominato “decreto esecutivo“, contro cui però è possibile opporsi.
I nonni – secondo l’art. 317 bis – hanno anche il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni, ovvero un diritto che fa scattare un obbligo verso i genitori. Infatti, il secondo comma dell’art. 317 bis dispone che laddove l’ascendente, vale a dire uno dei nonni, è impedito nel suo diritto, può domandare l’intervento del giudice perché questi opti per i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del figlio minore.
L’amministrazione dei beni dei figli
Esercitare responsabilità genitoriale significa anche amministrare i beni dei figli, laddove questi ne abbiano. Infatti, secondo l’art. 320 c.c. padre e madre sono le figure idonee “congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, a rappresentare i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o fino all’emancipazione in tutti gli atti civili e ad amministrare i loro beni“. In ipotesi di contrasto sulle scelte inerenti l’amministrazione dei beni dei figli, si può optare per richiedere l’intervento del giudice. In particolare, i soggetti aventi la responsabilità genitoriale possono:
- accettare o rifiutare un’eredità, una donazione o un legato;
- contrarre un mutuo superiore a 9 anni;
- sciogliere delle comunioni;
- compiere atti di straordinaria amministrazione;
- alienare, impegnare o ipotecare i beni riconducibili al figlio a qualsiasi titolo.
È chiaro però che ciascuno di questi atti va compiuto nel mero e prevalente interesse degli figlio, e deve inoltre esservi un’autorizzazione del giudice tutelare.
Che succede in caso di contrasto tra i genitori sulle scelte per il figlio?
Come detto sopra, la responsabilità genitoriale è esercitata in comune accordo da ambo i genitori, ma questo accordo può anche non esserci su determinate questioni che coinvolgono la vita della prole. Pertanto, l’art. 316 secondo comma, prevede che in ipotesi di contrasto sull’esercizio della responsabilità, ma esclusivamente su questioni rilevanti, ognuno dei genitori può chiedere l’intervento del magistrato, indicando i provvedimenti ritenuti più idonei. Il giudice, ascoltati genitori e figlio almeno dodicenne o di età inferiore se in grado di discernere, fornisce le determinazioni valutate come le più efficaci per l’interesse del figlio e della famiglia stessa. Tuttavia, se il contrasto resta, il magistrato dà il potere di scelta al genitore che, nello specifico caso, considera il più idoneo ad occuparsi dell’interesse del figlio.
Figlio nato fuori dal matrimonio: di chi è la responsabilità?
Vediamo infine come funziona l’attribuzione della responsabilità, in caso di figlio o figli nati fuori dal matrimonio. Secondo il quarto comma dell’art. 316 c.c. il padre o la madre che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato da coppia non sposata, è compiuto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale vale per entrambi. Laddove invece vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha tuttavia diritto di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio o dei figli.
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