L’albo infermieri è anch’esso un albo professionale. Bisogna infatti ricordare che le leggi dello Stato italiano prevedono l’iscrizione all’albo professionale per esercitare una specifiche attività ed, in particolare è obbligatoria l’appartenenza all’albo per quelle professioni che prevedono il contatto con il cittadino, per tutelarne sicurezza e salute. Ecco allora che emerge la rilevanza e l’obbligatorietà dell’albo infermieri, che si aggiunge coerentemente a quello dei medici, in un disegno di insieme. Vediamo allora più da vicino come funziona.
Albo infermieri: il contesto di riferimento
Per avere accesso ad un albo professionale – ed anche all’albo infermieri – è necessario essere in possesso di un titolo di studio, aver svolto un periodo di praticantato e avere superato con successo un esame. Inoltre, coloro che ambiscono all’iscrizione all’albo degli infermieri debbono poter vantare una fedina penale pulita e requisiti morali. L’albo infermieri è accessibile al pubblico ed è costituito da un elenco cartaceo e da una banca dati informatizzata con i nomi degli iscritti. Gli albi professionali sono peraltro aggiornati sistematicamente dagli ordini professionali, i quali oltre ad avere la funzione di assistere i cittadini, hanno lo scopo di tutelare l’attività compiuta dai professionisti iscritti, costituendo l’organismo di autogestione della professione. Nella generalità dei casi, questi albi sono facilmente accessibili su internet, all’interno dei siti istituzionali degli ordini professionali stessi.
È la legge n. 3 del 2018 (art. 5), che si occupa – tra le altre cose – del riordino delle professioni sanitarie, a regolamentare la tenuta dell’albo infermieri, prevedendo in particolare che:
- ogni Ordine ha uno o piu’ albi permanenti, nei quali sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi suddivisi per categorie di professionisti, nel caso previsti da apposite norme;
- per l’esercizio di ognuna delle professioni sanitarie, è comunque obbligatoria l’iscrizione all’albo;
- l’iscrizione all’albo degli infermieri è subordinata al godimento dei diritti civili, al possesso del prescritto titolo ed all’abilitazione all’esercizio professionale in Italia. Inoltre occorre avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione di infermiere nella circoscrizione dell’Ordine.
Chi deve provvedere all’iscrizione all’albo?
Possiamo ora affrontare la domanda di cui al titolo dell’articolo: secondo la più recente giurisprudenza di merito – una decisione della Corte d’Appello di Trieste – l’obbligo di iscrizione all’albo infermieri è a carico del datore di lavoro, presso le cui strutture il dipendente infermiere lavora in regime di contratto di esclusività. Anzi, la struttura sanitaria deve anche sostenerne i costi di iscrizione. In altre parole, la tassa di iscrizione all’albo – obbligatoria e finalizzata all’esercizio professionale – grava sul datore di lavoro, in quanto gli infermieri sono da considerarsi dipendenti pubblici a tutti gli effetti, ed essendo anche tenuti all’iscrizione all’albo professionale, sarà quindi l’azienda sanitaria pubblica a dover fronteggiare i costi dell’iscrizione.
Essendovi il citato contratto di esclusiva, i costi dell’iscrizione all’albo professionale degli infermieri sono tutti da ritenersi a carico del datore di lavoro che infatti beneficia, in modo esclusivo, dell’attività professionale dell’infermiere. Concludendo, si tratta certamente di una importante vittoria per la categoria professionale degli infermieri: questa sentenza infatti contribuisce a fare chiarezza sulla situazione contrattuale e lavorativa dell’intera categoria.
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