È una domanda che non raramente una persona può farsi, e nei confronti della quale può trovare risposta nella legge vigente. Stiamo parlando degli eredi senza testamento, ovvero di coloro che acquisiscono una quota dell’eredità del deceduto, senza che quest’ultimo abbia in precedenza redatto un documento con le proprie ultime volontà oppure senza che questi si sia recato dal notaio per tutte le formalità inerenti l’iter di successione. Ma facciamo chiarezza e vediamo che cosa dicono le norme riguardo agli eredi senza testamento, e come di fatto essi vengono interpellati nella vicenda successoria.
Eredi senza testamento: la successione
Come accennato, al momento della morte di un soggetto, il diritto civile impone sempre di individuare gli eredi tra i quali suddividere in quote il patrimonio del deceduto. L’operazione di suddivisione prende appunto il nome di “successione” e ha due possibili applicazioni pratiche:
- successione per testamento, per la quale è necessario seguire le indicazioni e ultime volontà del testatore poi deceduto;
- successione legittima o per legge, laddove non sia stato redatto un testamento e occorra invece fare riferimento alle regole della legge, ovvero del Codice Civile, per capire come suddividere le quote del patrimonio tra gli eredi senza testamento.
Va rimarcato che la successione ereditaria – a prescindere dagli eventuali eredi senza testamento – comporta sempre il trasferimento del patrimonio dal soggetto defunto (de cuius) al suo successore (o ai suoi successori). Per “patrimonio ereditario” dobbiamo intendere tutto il complesso dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmessi agli eredi, ma che fanno capo al soggetto deceduto fino al momento della sua morte. Pertanto, l’eredità in quanto tale riguarda non soltanto i beni e i crediti dei quali è stato titolare il de cuius fino alla morte, ma anche tutti i suoi debiti.
Di seguito, vogliamo proprio occuparci della citata successione legittima, cercando di fare luce su come sono interpellati gli eredi senza testamento, in queste circostanze.
Successione legittima in assenza di testamento: quali regole per gli eredi?
Come anticipato, è il Codice Civile che chiarisce quali sono le regole da seguire in assenza di testamento e che consentono di individuare gli eredi senza testamento, e – particolare non meno importante – consentono di stabilire quali sono le quote ereditate e spettanti agli eredi, in mancanza di statuizioni del defunto. Pertanto, la prima fase della vicenda successoria riguarda la verifica della sussistenza di un eventuale testamento del de cuius, presente nello studio notarile o nell’abitazione del soggetto deceduto. Se c’è, tale atto (che deve essere valido, come abbiamo già visto qui) sarà la pietra angolare di tutto l’iter di successione; in mancanza subentreranno le regole civilistiche della successione legittima.
Sono gli artt. 565 (“Categorie dei successibili“) e seguenti del Codice Civile a costituire il punto di riferimento in caso di eredi senza testamento. La regola di base è che i parenti più vicini escludono i più lontani. Perciò, ad esempio, i figli hanno la precedenza sui genitori o i fratelli del soggetto deceduto. Anzi, figli e coniuge hanno sostanzialmente la stessa rilevanza nella suddivisione delle quote. Premettiamo inoltre che è oggi venuta meno ogni distinzione – anche sul piano della vicenda successoria – tra figli legittimi e figli naturali, ovvero nati da una coppia non sposata, a patto che però siano stati riconosciuti (anche in via giudiziaria).
Vediamo allora, schematicamente, come sono suddivise le quote dalla legge, in mancanza di testamento, e come quindi sono interpellati gli eredi senza testamento:
Con coniuge morto o divorziato o con persona mai stata sposata:
- il defunto abbandona uno o più fratelli o sorelle, senza figli e/o genitori: ai fratelli è indirizzata tutta la massa ereditaria, ma suddivisa in parti uguali;
- il deceduto ha abbandonato uno o più figli: l’eredità complessiva è suddivisa tra i figli in quote identiche, e ciò anche se sono vivi i fratelli o i genitori del defunto;
- il deceduto ha abbandonato i genitori, senza figli o fratelli/sorelle: ai genitori è indirizzata tutta l’eredità;
- il deceduto lascia i genitori e uno o più fratelli/sorelle, ma senza figli: metà patrimonio va ai genitori e metà va in quote identiche ai fratelli/sorelle;
- senza figli, genitori, fratelli o sorelle o loro discendenti, se il soggetto deceduto abbandona ascendenti paterni e ascendenti materni, metà del patrimonio è indirizzato ai primi e l’altra metà va ai secondi;
- in tutte le altre ipotesi, il patrimonio è indirizzato ai parenti, ma entro il sesto grado (in mancanza di figli, ascendenti e fratelli del deceduto); l’eredità è pertanto suddivisa in parti identiche, ai parenti di grado più vicino.
È ben noto che, a seguito di divorzio, il coniuge perde ogni diritto in rapporto al patrimonio da suddividere per successione.
Con coniuge vivo e non divorziato dal soggetto deceduto:
- il defunto muore e lascia un figlio o figlia e coniuge: al coniuge è indirizzata la metà del patrimonio ereditari, insieme al diritto di abitare la casa familiare. Mentre al figlio o alla figlia va l’altra metà del patrimonio;
- il deceduto lascia coniuge e due o più figli: al coniuge è indirizzato un terzo dell’eredità, insieme con il diritto di abitare la casa familiare; mentre ai figli vanno gli altri due terzi del patrimonio ereditario;
- il defunto muore senza figli, fratelli, sorelle o genitori, ma lascia il coniuge: quest’ultimo diventa erede universale e quindi eredita di tutti i beni del marito o moglie deceduti;
- il defunto abbandona il coniuge e uno o più sorelle o fratelli, ma senza figli o genitori: il patrimonio ereditario va per due terzi al coniuge ora vedovo o vedova, insieme al diritto di abitare la casa familiare; il restante un terzo va suddiviso tra i fratelli e sorelle, in parti identiche;
- il defunto abbandona il coniuge e uno o ambo i genitori, senza figli, o fratelli o sorelle: l’eredità è indirizzata per due terzi al coniuge, insieme con il diritto di abitare la casa familiare, invece il restante un terzo va agli ascendenti in parti identiche;
- il deceduto abbandona il coniuge e uno o ambo i genitori o più fratelli o sorelle, ma non lascia figli, l’eredità è indirizzata per due terzi al coniuge, insieme all diritto di abitare la casa familiare; invece il restante un terzo va ai genitori e fratelli/sorelle in parti identiche.
È chiaro che queste regole vanno osservate pedissequamente, laddove emerga un’eredità senza testamento e conseguentemente degli eredi senza testamento, i quali hanno bisogno di regole di legge ad hoc al fine di suddividere comunque la massa ereditaria.
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