Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è tra i più diffusi. Basta infatti leggere qualche notizia pubblicata su un quotidiano oppure ascoltare un telegiornale, per rendersi conto che questo illecito penale ha un elevato riscontro nelle realtà di tutti i giorni, nella quale peraltro spesso lo troviamo accompagnato ad altri reati come rapina, furti, evasione e lesioni a pubblico ufficiale. Stante la sua indubbia rilevanza, di seguito vogliamo allora vederlo più da vicino, in modo da fugare ogni dubbio sui fattori che lo fanno scattare.
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Resistenza a pubblico ufficiale: che cos’è e dove è regolato questo reato
La disciplina di riferimento del reato di resistenza a pubblico ufficiale è collocata all’art. 337 del Codice Penale, di cui riportiamo il testo: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni“.
Finalità della disposizione in oggetto è l’esigenza di tutelare la libertà di determinazione e di azione della Pubblica Amministrazione, mediante la tutela anche fisica dei soggetti che esercitano funzioni in veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tecnicamente, la resistenza a pubblico ufficiale è definita un “reato plurioffensivo“, proprio perché da un lato ostacola il buon andamento della PA, mentre dall’altro lede la libertà e il diritto alla salute ed incolumità della persona fisica che svolge le pubbliche funzioni.
Gli elementi costitutivi del reato sono la minaccia o la violenza, e debbono usarsi contestualmente all’atto d’ufficio del pubblico ufficiale. Vediamo allora come vanno intesi:
- la minaccia corrisponde a quell’atto con cui il soggetto che resiste a pubblico ufficiale, prospetta un male notevole ed ingiusto, ed in ogni caso tale da rappresentare una sorta di costrizione per il soggetto passivo;
- la violenza, invece, può essere sia propria che impropria: nel primo caso avremo che il soggetto che resiste, utilizza energia fisica su cose o persone, esercitata a mani nude o con uno strumento; nel secondo caso, è utilizzato un qualunque mezzo mirato a condizionare la volontà del pubblico ufficiale, limitandone le azioni e i comportamenti.
Ricordiamo che tuttavia il reato di resistenza a pubblico ufficiale non condanna la resistenza di tipo passivo, dato che quest’ultima – per sua natura – non dà luogo a minacce o violenze. La non-collaborazione di chi, ad esempio, vede una pattuglia della polizia e scappa a gambe levate, non porta all’applicazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Analogamente non scatta il reato se un’automobilista, fermato per una perquisizione, non esegue l’ordine imposto e si rifiuta di togliersi gli indumenti per essere perquisito.
Quando scatta in pratica?
Se questo è il dettato della legge, va però rimarcato che, pur non essendo stato depenalizzato, l’illecito penale consistente nella resistenza a pubblico ufficiale comporta il vaglio di elementi che non sempre rendono agevole punire qualcuno per questo reato. Insomma, per finire dietro le sbarre, è necessario compiere atti ritenuti particolarmente pericolosi dal magistrato. Infatti, la giurisprudenza ha escluso la resistenza a pubblico ufficiale, ad esempio, nei confronti di chi rifiuta di fare l’alcol test con il palloncino; e l’ha esclusa anche verso chi non arresta la marcia con la propria auto innanzi all’alt dell’agente di polizia; ancora, è stata negata la resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la persona rifiuti di mostrare i documenti di identità. Il punto insomma è che la semplice non osservanza degli ordini del pubblico ufficiale, non implica di per sè l’incriminazione per il reato in esame. Inoltre, non è sanzionabile chi compie il fatto di reato, laddove lo stesso sia stato indotto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, che con atti arbitrari ha superato i limiti dei suoi poteri.
Il comportamento, per rilevare penalmente, deve essere comunque attivo e mirare ad impedire lo svolgimento dell’atto d’ufficio. Ben potrà essere incriminato per resistenza a pubblico ufficiale chi si mette in fuga con l’auto lanciata ad altissima velocità, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti e dei passanti. La Cassazione ha però escluso il reato in esame, se la fuga non comporta rischi per la salute altrui, perché ad esempio avviene a piedi o in bicicletta. Analogamente potrebbe essere certamente condannato l’automobilista che, colto alla guida in stato di ebbrezza, per sfuggire all’arresto da parte delle forze dell’ordine, dà calci e spintoni gli agenti. Come detto sopra, può trattarsi non solo di violenza fisica, ma anche di minaccia verbale. Perciò, potrà essere condannato per quanto di cui all’art. 337 c.p. anche chi si rivolge al pubblico ufficiale, con espressioni verbali minacciose, credibili e tali da prefigurare un male ingiusto e notevole nei suoi confronti. Ma debbono essere in gioco vere e proprie minacce, e non insulti o parolacce: infatti, in quest’ultimo caso sarebbe applicabile un differente articolo, ovvero quello riguardante il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (di cui abbiamo già parlato diffusamente qui).
Concludendo, come si può ben notare, se un conto è la lettera della legge, un altro sono tutti i vari casi pratici che si possono presentare, ed in cui non sempre è facile distinguere se davvero ricorre il reato di di resistenza a pubblico ufficiale, oppure se invece di questo reato, ne ricorrono altri diversi. Ma come sempre, valutazione accurata e giudizio finale spetteranno alla magistratura.
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