Ci sono delle novità sul pignoramento del libretto deposito, grazie a una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8877/2020. La sentenza tratta il pignoramento delle somme giacenti sul libretto di deposito bancario, che segue le logiche del pignoramento presso terzi per ciò che concerne l’istituto in cui il libretto è stato aperto. Al contempo non è legittimo il pignoramento presso terzi nei confronti di un libretto deposito custodito presso l’ufficio giudiziario.
Pignoramento libretto deposito 2020: il caso
Il soggetto ricorre sulla sentenza n. 2755/2017 del Tribunale di Vicenza, che ha rigettato la sua opposizione contro l’espropriazione presso terzi intentato dal soggetto creditore e del Tribunale di Vicenza, presso il quale era depositato il libretto di deposito vincolato ed emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro con saldo di 2.495,68 euro, libretto acceso a seguito dell’ammissione del creditore “a conversione in altra procedura esecutiva, di espropriazione mobiliare, intentata ai danni del medesimo a istanza” della debitrice e dei figli.
Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto che il libretto era vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione, nonché custodito nella cassaforte della cancelleria delle esecuzioni mobiliari, il cui responsabile era il cancelliere. Pertanto, come si legge nella sentenza, “la dichiarazione doveva intendersi essere stata correttamente resa dal soggetto preposto alla detenzione e alla custodia del libretto, mentre l’istituto di credito che aveva emesso il libretto, in quanto privo del potere di disporre del denaro depositato su di esso, non poteva in alcun modo essere destinatario del pignoramento”, e di conseguenza essere chiamato a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 del codice di procedura civile.
Pignoramento libretto deposito presso terzi: quando è illegittimo
Il ricorso per cassazione, dunque, riguarda l’errata individuazione del Tribunale in qualità di terzo pignorato, poiché sono da escludere un debito del Tribunale nonché la legittimazione all’azione esecutiva nei confronti di quest’ultimo, anche se terzo, non risultando sufficiente che il giudice esecutivo abbia facoltà di assegnare la somma depositata sul libretto o che il cancelliere custodisca il libretto. Inoltre il pignoramento “non cade nemmeno sulla materialità del libretto che il debitore ha acceso presso la banca depositaria, ma sul credito dell’esecutato verso quest’ultima alla restituzione della somma depositata, sia pure al vincolo del giudice della relativa procedura esecutiva”.
Il ricorso risulta inammissibile in quanto la ricorrente non si è premurata “di provare i presupposti di ammissibilità della sua azione soprattutto ogni qualvolta essi vengano messi in dubbio, di dimostrare di avere tempestivamente reagito al pignoramento, eseguito nei confronti di un ufficio giudiziario, del libretto di deposito bancario acceso in altra procedura esecutiva”.
Pignoramento libretto deposito 2020: cosa dice la Corte di Cassazione
La Cassazione precisa che il pignoramento di somme recate da un libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione, per evidente identità di funzione col libretto di deposito postale cosiddetto giudiziario, non ha a oggetto il documento in sé e per sé considerato. La Suprema Corte aveva già stabilito che il libretto postale costituiva documento di legittimazione alla richiesta di pagamento e riscossione e non un titolo di credito, pertanto il pignoramento del libretto va riconsiderato come relativo al credito del debitore esecutato nei confronti dell’amministrazione emittente e depositaria. Alla luce di ciò, in caso di pignoramento del libretto postale, l’atto deve essere notificato non solo al debitore, ma anche al dirigente dell’ufficio postale. E risultando il libretto un documento di legittimazione, l’ordinanza non può esser emessa a carico di chi detiene il libretto.
Concludendo, il pignoramento delle somme giacenti su libretto “va eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso il libretto mediante deposito delle somme, unico debitore alla restituzione di quelle, benché all’ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo”. Risulta dunque illegittimo il pignoramento presso terzi nei confronti dell’ufficio giudiziario dove è custodito il libretto di deposito, perché non può considerarsi come debitore del documento in sé, né delle somme su di esso giacenti.
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