Come fare una donazione: a che serve e quali sono i suoi tratti essenziali
Donazione: che cos’è secondo il diritto civile e come si applica in concreto. Chi partecipa alla stesura del contratto di donazione?
Forse non tutti sanno che fare una donazione non è esatto sinonimo di fare un regalo. Se per un regalo (ad es. un orologio, un capo di abbigliamento ecc.) la legge non prevede particolari formalità o regole da rispettare, ben diversa è la situazione in caso di donazione. Vediamo allora più nel dettaglio in che cosa consiste l’atto di liberalità che non comporta alcuna ricompensa, vale a dire appunto la donazione.
Donazione: che cos’è e dov’è regolata
In verità, secondo le norme del Codice Civile, la donazione non deve essere intesa come atto unilaterale – sebbene nel senso comune sia solitamente intesa così – bensì come contratto, disciplinato dall‘art. 769 e seguenti del Codice Civile, con cui un soggetto (soprannominato “donante”) trasferisce per spirito di liberalità un bene di natura patrimoniale o un suo diritto ad altro soggetto (soprannominato “donatario”).
Insomma, questo contratto comporta un tipico atto di liberalità e generosità, a cui fa sempre seguito un incremento patrimoniale del donatario – ovvero chi riceve la donazione – con un sacrificio patrimoniale del donante – colui che trasferisce il bene – come controbilanciamento. In estrema sintesi, dal contratto in oggetto scaturisce sempre un’obbligazione civilistica gravante sul donante ed a favore del donatario, che invece non è obbligato ad alcunché.
Perché la donazione è un contratto? La risposta è assai semplice: per integrarla è necessario l’ok di ambo le parti donante e donatario, in quanto – come ben sappiamo – un “contratto” prevede tra i suoi elementi caratterizzanti, anche e soprattutto la manifestazione di volontà ed il consenso di almeno due persone. Come appena accennato, la donazione prevede l’insorgenza di una sola obbligazione, a carico del donante, e per questo la donazione è anche definita – nel gergo degli esperti di diritto civile – come “contratto a titolo gratuito”, mancando appunto il corrispettivo o controprestazione del donatario.
Abbiamo già trattato diffusamente delle varie tipologie di questo contratto, come la donazione diretta ed indiretta, quella formale ed informale, e la disciplina della revoca e della prescrizione con riferimento a tale gesto di liberalità. Ricordiamo, inoltre, che sono esempi di donazione anche la rinuncia ad un credito, la costituzione di un diritto reale come ad es. il diritto di abitazione, o il pagamento di un debito. Ma indipendentemente dalle varie tipologie esistenti, qui di seguito vogliamo vedere più da vicino come fare in pratica una donazione, ovvero come attivarla e mandarla in porto.
Come va fatta in concreto?
Abbiamo ben compreso che gli estremi di una donazione ricorrono ogni volta che, per spirito di liberalità e generosità (ad es. del genitore verso il figlio, oppure del donante che intende aiutare l’amico in difficoltà economica), un soggetto si priva di parte del suo patrimonio, per immetterla nel patrimonio dell’arricchito. Ma, di fatto, come si fa una donazione? Ebbene, bisogna distinguere: se si tratta di “donazione di modico valore”, questa può essere compiuta senza obbligo di recarsi da un notaio, bastando semplicemente la consegna del bene al donatario, senza alcun particolare formalismo (come ad es. nel caso della persona che regala un paio di scarpe all’amico per il suo compleanno). Se però tale contratto non è di modico valore, è necessario formalizzarlo innanzi ad un notaio, in modo da sottoscrivere un atto pubblico, ed alla presenza di almeno due testimoni. È chiaro che l’espressione “modico valore” si presta a differenti valutazioni: in ogni caso, la donazione non è modica laddove le risorse economiche del donante possono ritenersi notevolmente diminuite, a seguito del contratto stesso. Insomma, l’atto pubblico per la donazione di non modico valore serve a ricordare al donante quali saranno le conseguenze della donazione, ovvero un non moderato impoverimento del suo patrimonio, e a metterlo in guardia da scelte affrettate (pensiamo ad es. a chi dona una grande casa o un terreno molto esteso a qualcuno). In caso di donazione indiretta – di cui abbiamo già parlato qui – non serve però il notaio, sebbene il valore possa anche essere alto. Se il bene donato è un bene mobile registrato, come un motociclo o una vettura, in ogni caso sarà necessario l’atto del notaio, per trascrivere il trasferimento al Pra. Analogamente servirà il contributo del notaio – e il pagamento del suo onorario – laddove il donante intenda donare un’azienda: infatti l’atto di donazione andrà redatto proprio da questo pubblico ufficiale. Ricordiamo altresì che il Codice Civile – in base a quanto agli artt. 476 e seguenti – prevede che se la donazione è mirata a trasferire la proprietà di un’eredità non ancora accettata, tale donazione, oltre a far scattare l’accettazione tacita dell’eredità da parte del donante, comporta il trasferimento verso il donatario di tutti i beni patrimoniale e i diritti inclusi nel cosiddetto asse ereditario.
Concludendo, vogliamo ricordare ancora due aspetti essenziali di tale contratto: da un lato il donante deve essere – sempre e comunque – nella piena consapevolezza di agire per donare i propri beni, senza alcuna imposizione di terzi, essendo la sua una scelta libera e spontanea, magari giustificata da un sentimento di riconoscenza verso il donatario, per i suoi meriti; dall’altro lato, la donazione è vietata dalla legge, laddove si tratti di beni futuri (ad es. il quadro che deve essere ancora dipinto o la casa che deve essere ancora costruita) o di proprietà altrui.
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