Recentemente, le notizie di cronaca hanno spesso citato il cosiddetto Tribunale dei ministri. Ci riferiamo in particolare alle vicende che hanno coinvolto il leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione al soccorso in mare di navi che trasportano migranti e alla questione dell’Italia come porto sicuro. Qui di seguito vogliamo proprio chiarire che cos’è questo Tribunale, come funziona e quali compiti ha: infatti, negli articoli giornalistici o nelle notizie dei tg, non si ha sempre il tempo anche di dettagliare la funzione di questo o quell’organo dello Stato. Vediamolo qui più da vicino.
Tribunale dei ministri: che cos’è di fatto e com’è composto
In Italia i ministri o il Presidente del Consiglio non sono figure completamente intoccabili. Infatti, possono essere indagate, come tutti gli altri cittadini. Il punto però è capire cosa prevede la legge, nel caso in cui un ministro o lo stesso Premier siano imputati di reati di cui al Codice Penale. Che cos’è il Tribunale dei ministri?
Ebbene, altro non è che un organo giurisdizionale, ovvero una sezione specializzata del Tribunale ordinario, che appunto tratta dei reati compiuti dal presidente del Consiglio o da un ministro nell’esercizio delle proprie funzioni. Infatti, per arrivare al giudizio di un ministro – o di un presidente del Consiglio – la legge prevede un’articolata e laboriosa procedura, ricca di garanzie e con anche un voto parlamentare: ciò in quanto – in queste circostanze – è indagato infatti non è un comune cittadino, ma appunto una figura del mondo delle istituzioni.
Compito di tale Tribunale dei ministri, è esprimersi sui cosiddetti reati ministeriali, vale a dire i reati compiuti dai ministri o dal presidente del Consiglio, nell’esercizio delle loro funzioni, anche se ormai cessati dalla carica istituzionale. In precedenza, gli esponenti dell’Esecutivo erano giudicati dalla Corte Costituzionale, a seguito dell’iniziale messa in stato d’accusa da parte del Parlamento, in seduta comune.
Il citato Tribunale dei ministri è un organo collegiale caratterizzato da tre membri effettivi e tre supplenti, sorteggiati tra tutti i giudici operativi nei tribunali del distretto che abbiano da almeno 5 anni la qualifica professionale di magistrato di tribunale o abbiano una qualifica maggiore. Il collegio è diretto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in ipotesi di parità di funzioni, da quello più con l’età anagrafica più alta.
Come funziona questo Tribunale?
L’articolo 96 della Costituzione italiana prevede che “Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale“.
In base alle norme vigenti, una eventuale indagine sull’operato di un ministro o del Premier – nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali – pertanto diviene immediatamente di competenza del citato Tribunale dei ministri. In concreto, tutti i rapporti, i referti e le denunzie per i reati ministeriali – ovviamente da accertare nella loro effettiva sussistenza ed attribuzione ad un ministro o Premier – sono trasmessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio. Questo procuratore, senza attivare alcuna indagine ad hoc, deve entro 15 giorni trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri e darne contestualmente immediata notifica ai soggetti interessati, in modo che questi ultimi possano difendersi con memorie o domandare l’audizione.
Ottenuti gli atti citati, il Tribunale dei ministri entro 90 giorni, svolte le indagini preliminari e sentito il PM, può optare per una delle seguenti soluzioni:
- archiviazione, con decreto non impugnabile;
- oppure la trasmissione degli atti con una relazione dettagliatamente motivata al procuratore della Repubblica, affinché domandi l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’inquisito. L’autorizzazione è domandata alla Camera di appartenenza dell’inquisito stesso – è stato il Senato nel noto caso che ha coinvolto il leader della Lega.
In particolare, per quanto riguarda la seconda ipotesi appena vista, la Camera competente – sulla base di quanto raccolto nell’istruttoria svolta dalla specifica giunta – può decidere di negare, a maggioranza assoluta, l’autorizzazione, nell’ipotesi valuti, con giudizio insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse preminente dello Stato e costituzionalmente rilevante, ovvero allo scopo di tutelare un interesse pubblico.
In particolare, laddove invece sia data autorizzazione a procedere, il giudizio di primo grado sarà trattato dal tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio. Rimarchiamo che l’autorizzazione a procedere è essenziale condizione di procedibilità per promuovere l’azione penale. Infatti, in attesa della citata autorizzazione, non possono essere svolte, ad esempio, le perquisizioni, il fermo della polizia giudiziaria, le ispezioni, l’emissione di misure cautelari ecc. Non avranno invece alcuna competenza in merito al giudizio di primo grado, gli appartenenti al Tribunale dei ministri, il cui ruolo si esaurisce al momento dell’inizio del processo penale vero e proprio. Concludendo, per quanto attiene alle impugnazioni e agli ulteriori ed eventuali gradi di giudizio (appello e Cassazione) valgono le consuete norme del codice di procedura penale.
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