Lavoro estivo e ferie: quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali?

Lavoro estivo e stagionale: cosa dice la legge riguardo alla ferie per chi lavora nel turismo e ristorazione da giugno a settembre? Quale tutela è prevista?

Lavoro estivo e ferie quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali
Lavoro estivo e ferie: quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali?

Qui di seguito vogliamo vedere nel dettaglio una questione pratica che molti lavoratori stagionali si potrebbero porre in questo periodo: in ipotesi di lavoro estivo (ad es. nell’ambito del turismo, ristorazione, hotel, stabilimenti balneari ecc.), il dipendente può legittimamente richiedere – ed ottenere – delle giornate di ferie? Insomma, vedremo di dare una risposta al citato quesito, in modo da capire se al dipendente stagionale, assunto per i mesi estivi, sono concessi dei giorni di riposo, al pari di chi lavora – in modo subordinato – negli altri mesi dell’anno.

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Lavoro estivo e giornate di vacanza: il contesto normativo di riferimento

Come ben sappiamo, l’Italia è e continua ad essere una meta turistica di spessore internazionale. Pertanto, anche in tempi di post lockdown da coronavirus, è legittimo – e sperabile – attendersi ondate di turisti nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per sostenere queste ondate, hotel, agriturismi, stabilimenti balneari, ristoranti e tante altre strutture ricettive, debbono “attrezzarsi” anche con un personale più numeroso di quello sussistente il resto dell’anno. Insomma, saranno necessari lavoratori stagionali da impiegare per alcuni mesi, per coprire il picco di clienti. Ebbene, in questi 4 mesi, anche il lavoratore stagionale può avvalersi di qualche giornata di vacanza? Non è raro infatti che tale lavoratore chieda al suo datore di lavoro di usufruire di almeno un paio di giorni di ferie, ricevendo però spesso come risposta un secco no, fondato sul fatto che si tratta, appunto, di lavoro stagionale. Ma è davvero così e la legge non prevede alcuna garanza di ferie per il lavoratore stagionale, assunto da giugno a settembre?

Come abbiamo già avuto modo di far notare, tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, ogni 12 mesi, ad almeno 4 settimane di ferie, grazie a specifiche norme di tutela contenute nel decreto legislativo n. 66 del 2003 sull’orario di lavoro. La contrattazione collettiva può tuttavia riservare condizioni di maggior favore, anche con riguardo alle giornate di ferie, che possono essere previste in numero maggiore.

La stessa Costituzione sancisce la tutela del diritto alle ferie, considerato uno dei diritti fondamentali del lavoratore e più in generale dell’essere umano, dato che la finalità delle ferie è proprio il recupero psicofisico del lavoratore, che può assentarsi dal lavoro, pur continuando ad essere retribuito, e potendo nel frattempo rinsaldare i rapporti familiari e di amicizia.

Il calcolo delle giornate di ferie nel lavoro stagionale

Ebbene, anche il dipendente stagionale è tutelato sul piano delle ferie. Ne consegue che il datore di lavoro non può imporre tout court al lavoratore di lavorare in modo ininterrotto, senza alcuna giornata di ferie e dedicata al recupero psicofisico. Occorrerà però fare attenzione a come calcolare le ferie, ovvero a come queste maturano a favore del dipendente stagionale, impiegato ad esempio in uno stabilimento balneare o in un hotel di lusso. Se le 4 settimane di ferie, sopra accennate, valgono per chi lavora in modo continuativo tutto l’anno, per il lavoro estivo o comunque per il lavoro di durata non superiore a qualche mese, il calcolo delle ferie va effettuato in modo diverso. Sarà insomma necessario tener conto del fatto che – secondo la legge in materia – le giornate di ferie dei dipendenti stagionali con lavoro estivo, maturano mensilmente, vale a dire in ratei mensili. In altre parole, ogni rateo corrisponde ad un dodicesimo delle ferie che spetterebbero in ipotesi di impiego sui 12 mesi. Si tratta insomma di un frazionamento delle ferie, che però per legge spettano anche a chi fa il cameriere o il bagnino per 4 mesi all’anno. In concreto, al dipendente stagionale impegnato nel lavoro estivo, andranno 4/12 – ovvero un terzo delle giornate di ferie annuali, spettanti a chi lavora per i 12 mesi.

Ciò che insomma deve esser ben chiaro è che le ferie, per i dipendenti stagionali, proprio come gli altri dipendenti, maturano ogni mese, con un rateo pari a circa 2,166 giorni al mese (salvo migliori previsioni del CCNL applicato), corrispondenti a circa 17,33 ore mensili, in caso di contratto a tempo pieno. Le settimane di ferie previste dal Decreto del 2003 sopra citato, infatti, sono 4 all’anno, pari a 26 giornate: dividendo le 26 giornate per 12, è possibile conoscere il rateo mensile.

Pertanto in caso di lavoro estivo, se il lavoratore è assunto nel mese di giugno e finisce l’attività nel mese di settembre, matura pertanto il diritto a 3 ratei ferie, corrispondente a 6,498 giornate. Insomma, per questa via è garantito il rispetto del principio di non-discriminazione del lavoratore stagionale, dato che il diritto alle ferie è riconosciuto in rapporto alla durata della prestazione.

Il datore di lavoro è obbligato a concedere le ferie?

A questo punto dobbiamo chiarire però se, in ogni caso, il datore di lavoro deve sempre concedere le giornate di ferie anche al lavoratore stagionale, proprio come agli altri lavoratori impegnati tutto l’anno. Ebbene la risposta da darsi è negativa: il datore, in considerazione anche della breve durata della prestazione, ha sempre l’ultima parola in tema di concessione delle giornate di ferie. Pertanto, sebbene in via teorica sia obbligato a trovare un accordo con il lavoratore, circa le modalità di fruizione delle giornate di vacanza, per quanto attiene ai contratti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, può liquidare in busta paga il valore delle giornate di ferie non sfruttate, ovvero può monetizzare le ferie, in ragione della esigua durata del lavoro estivo.

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Concludendo, se è vero che il datore può non prevedere le ferie in caso di lavoro estivo, è altrettanto vero che, in ogni caso, deve rispettare le norme in tema riposo giornaliero, o notturno, corrispondente ad un minimo di 11 ore nelle 24 ore, e di riposo settimanale, corrispondente a 24 ore ogni 7 giorni, da sommare al riposo giornaliero di 11 ore. Queste regole sono disposte proprio al fine di evitare fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, contro cui peraltro anche il dipendente stagionale può opporsi, domandando in tribunale il risarcimento del danno alla salute per mancato riposo.

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