Prescrizione buoni fruttiferi accorciata da Poste Italiane ingiustamente. Il caso
Un’altra causa termina con la vittoria di un sottoscrittore di buoni fruttiferi e la parallela sconfitta di Poste Italiane
Un’altra causa termina con la vittoria di un sottoscrittore di buoni fruttiferi e la parallela sconfitta di Poste Italiane. Il motivo del contendere questa volta era il termine di prescrizione dei titoli che secondo l’Abf è stato illegittimamente accorciato dall’azienda.
Buoni fruttiferi: il caso in questione
Buoni fruttiferi – Il caso in questione vede protagonista una risparmiatrice che nel gennaio 2002 aveva voluto regalare alla nipotina, nata nel 2001, un titolo dal valore di 500 euro della serie AA3. Naturalmente la neonata avrebbe potuto riscuotere il buono solo al compimento della maggiore età: ciò è avvenuto nel luglio 2019. Una volta recatasi presso un ufficio postale per incassare il buono, la ragazza si è vista rifiutare la propria richiesta. L’impiegato affermava che il titolo era andato in prescrizione a gennaio 2019. I buoni della serie AA3 hanno una durata settennale: una volta arrivati a scadenza, la prescrizione scatta dopo 10 anni. Poste ha giustificato il rigetto della richiesta di incasso affermando che la durata settennale dovesse essere conteggiata a partire dalla data dell’emissione del buono fruttifero.
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La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario
Dopo essersi rivolta a all’Arbitro Bancario Finanziario la risparmiatrice si è vista riconoscere il diritto a incassare il titolo. La decisione dell’autorità ha preso in considerazione il decreto del Ministro dell’Economia del 17 ottobre 2001 con il quale si è disposto che i buoni serie AA3 siano liquidati al termine del settimo anno successivo a quello della sottoscrizione: il buono è stato emesso il 10 gennaio 2002. Dunque, era possibile incassarlo a partire dal 31 dicembre 2009. Dalla stessa data bisognava partire per il conteggio del termine di prescrizione decennale: quindi, la scadenza era fissata al 31 dicembre 2019.
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