Diritti patrimoniali: cosa sono, a chi spettano e come distinguerli
Diritti patrimoniali: di che si tratta secondo il diritto civile e perchè è opportuno distinguerli. I tratti essenziali di essi
Tra i concetti che maggiormente caratterizzano il diritto civile come complesso di norme regolanti i rapporti tra i privati, c’è quello inerente i cosiddetti “diritti patrimoniali“. Qui di seguito vogliamo proprio porre l’attenzione su questa specifica categoria di diritti, che trova esaustiva trattazione nel Codice Civile, e intendiamo pertanto delinearne i tratti essenziali, in modo da distinguerli e da capire quando, in una concreta situazione di vita quotidiana, si ha a che fare con uno di essi. Facciamo chiarezza.
Diritti patrimoniali: di che si tratta?
I diritti patrimoniali, al pari di qualsiasi altro diritto, costituiscono situazioni riconducibili ad una data persona, che – secondo la legge vigente – meritano disciplina, garanzia e quindi tutela. Insomma, chi è titolare di un qualsiasi diritto (di proprietà, di credito ecc.), legittimamente può esercitare la sfera di poteri connessi a tale diritto e può chiedere tutela di questo diritto in tribunale, laddove esso sia minacciato o già pregiudicato dal comportamento di un terzo. Tipico è il caso del creditore che, non venendo pagato dal debitore, chiede tutela del proprio diritto di credito con una causa in tribunale.
Fatta questa breve premessa, possiamo ora osservare più da vicino i diritti patrimoniali: cosa sono? Ebbene, altro non sono che diritti che riguardano gli interessi economici della persona, vale a dire il suo patrimonio. In quanto tali, i diritti patrimoniali sono suscettibili di valutazione economica circa il loro reale ammontare. In pratica, i diritti patrimoniali hanno ad oggetto una utilità o vantaggio economico, che scaturisce dallo sfruttamento di un bene immateriale (come ad es. le opere artistiche) o materiale (un terreno, una costruzione, lo stesso denaro ecc.).
È importante capire che cosa sono i diritti patrimoniali, proprio al fine di rendersi conto se davvero si è nella titolarità di uno o più di essi ed in modo, quindi, di attivare tempestivamente gli strumenti giudiziari di tutela, laddove tale l’esercizio di tale diritto sia ostacolato o messo in pericolo da un terzo.
Come sono classificabili e distinguibili?
Non esiste una sola categoria di diritti patrimoniali, bensì più categorie, riconducibili tutte alla definizione generale di “diritti patrimoniali”, appena vista. Schematicamente quindi possiamo suddividere questi diritti in due distinte categorie, che a loro volta comprendono al loro interno un’ampia varietà di diritti patrimoniali, ciascuno con proprie peculiarità:
- diritti di obbligazione o di credito, vale a dire rapporti tra due o più soggetti tra i quali sorge un vincolo patrimoniale;
- diritti reali, ovvero quei diritti patrimoniali – come ad es. il diritto di proprietà – che conferiscono al titolare un potere assoluto ed immediato sulla cosa oggetto del diritto (ne abbiamo parlato diffusamente qui).
La differenza sostanziale tra le due categorie appena citate è che la prima comporta che la titolarità del diritto può esser fatta valere soltanto verso le persone obbligate, mentre la seconda comporta che il titolare del diritto può far valere tale diritto nei confronti della generalità delle persone. Entrambi i diritti però fanno sorgere degli obblighi: pertanto se il diritto di credito fa scaturire un obbligo di adempimento gravante sul debitore o debitori, invece il diritto reale fa scaturire nella generalità delle persone, l’obbligo di non compiere gesti lesivi di detto diritto reale (come invece succede nell’ipotesi di occupazione senza contratto di un immobile).
Concludendo, vale la pena ricordare che tutti i diritti patrimoniali – se violati – fanno insorgere l’obbligo di risarcimento danni gravante sull’autore dell’atto lesivo del diritto. La sussistenza di tale obbligo di risarcimento sarà valutata dal giudice competente nella causa in tribunale promossa dal titolare del diritto patrimoniale, e in questa sede avverrà altresì la quantificazione dei danni, se davvero sussistenti.
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