Bollo auto scaduto e vendita auto: quando è possibile e chi paga?

Il bollo auto è scaduto, di quella stessa auto che vogliamo mettere in vendita: ecco i casi che si possono verificare e chi paga la tassa.

Bollo auto scaduto e vendita
Bollo auto scaduto e vendita auto: quando è possibile e chi paga?

Vendere una vettura con il bollo auto scaduto: può succedere anche questo e in tali casi bisogna sapere come comportarsi e, soprattutto, tutelarsi. Perché il bollo auto è un’imposta e come tutte le tasse non può essere evasa, e ovviamente la tassa che doveva pagare il vecchio proprietario della vettura non può pagarla il nuovo. Vediamo come funziona in questi casi che, seppur rari, possono accadere.

Auto venduta con bollo scaduto: chi paga?

Come è ormai noto, il bollo auto è una tassa che non dipende dalla circolazione del veicolo, bensì dal fatto che il veicolo sia un bene di proprietà. Per questo motivo la tassa va pagata entro la scadenza dal soggetto che, in quel preciso momento, è il proprietario del veicolo. Pertanto, se mettiamo che il pagamento del bollo auto scade il 30 settembre e la vettura viene venduta a ottobre, spetterà al proprietario che ha venduto l’auto pagare l’imposta, perché al 30 settembre era ancora lui l’intestatario dell’auto, come rileverebbe anche il Pubblico Registro Automobilistico.

Se avviene un passaggio di proprietà tra cittadini privati, il vecchio proprietario resta responsabile del versamento dell’imposta fino al giorno di autentica della sua firma sull’atto di vendita. Nel caso in cui l’intestatario dia in permuta l’auto a un rivenditore, sarà il responsabile del pagamento dell’imposta fino alla firma sulla dichiarazione di vendita.

Si può comunque vendere l’auto?

Qualora il bollo sia già scaduto l’auto può comunque essere venduta e il veicolo può anche circolare, in quanto il mancato pagamento del bollo non impedisce alla stessa di circolare, visto che non viola il Codice della Strada. Ovviamente, il mancato versamento comporta una violazione tributaria, con relative e conseguenti sanzioni. E queste vanno rivolte al venditore dell’auto, quindi all’intestatario originario del veicolo, in quanto in quel periodo il proprietario dell’auto (e il bollo è una tassa sulla proprietà) era il vecchio intestatario. L’acquirente, dunque, non può essere considerato minimamente responsabile del mancato pagamento della tassa. Se l’acquisto avviene tramite una transazione privata, l’acquirente può comunque informarsi sullo stato dei pagamenti del bollo tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’Aci inserendo alcune semplici informazioni, al fine di evitare eventuali noie future.

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