Una recente sentenza del Tribunale civile di Palermo Sez. Lavoro del 5 giugno 2020 ha chiarito un aspetto molto importante sulla Legge 104 e in particolar modo sul diritto assoluto di precedenza, trattando il caso particolare di un docente che era referente unico della suocera disabile con handicap grave (rif. Legge 104, art. 3 comma 3).
Legge 104 e precedenza permessi: una sentenza importante stabilisce la priorità
Come hanno spiegato gli avvocati Angela e Stefania Fasano del foro di Palermo con un comunicato su scuolainforma.it, la sentenza è stata innovativa in quanto ha stravolto le letture rese dagli USR sul tema. La normativa, infatti, non cita esplicitamente suoceri e suocere come parenti e congiunti diretti, e quindi fa presupporre che tali parenti non facciano scattare il diritto prioritario di precedenza. Il Giudice ha però accolto la tesi dello studio legale Fasano, che si è soffermato sulla locuzione “persona da assistere”, allargando così la platea di persone a cui prestare assistenza, tenendo bene a mente l’articolo 32 della Costituzione sui principi di tutela del bene vita.
Nella sentenza si legge così quanto segue: “La preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova sia dello stato di disabilità della suocera, il cui coniuge ha età ben superiore a 65 anni, sia della convivenza della ricorrente – il cui marito espleta attività lavorativa fuori dal Comune – con la stessa”. Si precisa in seguito che “va dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l’ordine di preferenza indicato, fatto salvo il caso di precedenze che trovino fondamento nello stesso fattore di disabilità riconosciuto dall’art. 13”.
Questa sentenza legittima di fatto tutti quei docenti (e lavoratori in generale) che sono referenti di un parente (suocero o suocera compresi) con handicap grave da assistere ad avere il diritto prioritario di precedenza nella scelta della sede relativamente alle operazioni di mobilità.
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