La legge vigente consente la tutela di una parte del patrimonio di famiglia, mettendolo quindi al riparo dall’attacco di futuri possibili creditori, ed anzi destinandolo prudentemente ai bisogni ed alle necessità della famiglia. Proprio di questo vogliamo parlare in questo articolo: facciamo chiarezza su che cos’è il patrimonio di famiglia e su come è possibile tutelarlo da aggressioni esterne, attraverso gli strumenti previsti dalla legge vigente.
Patrimonio di famiglia: di che si tratta? il fondo patrimoniale
In effetti forse non tutti sanno che dal 1975 esiste il “fondo patrimoniale” (legge n. 151 di quell’anno, ovvero la riforma del diritto di famiglia): vale a dire un vero e proprio “schermo di protezione” che le norme del diritto civile predispongono a tutela dei beni più significativi della famiglia, per assicurare un ricovero ai propri cari, il loro mantenimento nel corso del tempo, la scolarizzazione dei figli, ma anche l’assistenza morale e materiale. Questo fondo si applica ad alcuni dei beni che rientrano nel patrimonio di famiglia. Ma che cos’è di fatto questo patrimonio? Ebbene, altro non che è il complesso dei risparmi, degli averi e delle sostanze riconducibili ad un dato nucleo familiare e tali da essere suscettibili di valutazione economica (titoli di credito, denaro, terreni, abitazioni, strumenti finanziari, azioni ecc.).
Va insomma rimarcato che il patrimonio di famiglia può trovare un riparo sicuro nel fondo patrimoniale, da intendersi – giuridicamente – come un vincolo di destinazione che sorge nell’interesse del nucleo familiare, e nei confronti di un complesso di beni tassativamente individuati – ovvero titoli di credito, beni immobili, mobili registrati – orientati per questa via unicamente al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione ricollegati alla famiglia stessa. In tale fondo non possono però confluire denaro e beni mobili non registrati. La legge prevede che il fondo patrimoniale venga costituito per atto pubblico notarile, trovando disciplina negli articoli 167 – 171 del Codice Civile.
Condizione necessaria per la creazione di un fondo patrimoniale che garantisca il patrimonio di famiglia è tuttavia l’essersi già sposati: infatti, il matrimonio è presupposto di tale fondo ed, anzi, quest’ultimo viene meno in caso di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma se vi sono figli minori il fondo citato perdura fino al compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio).
Chi può creare questo fondo?
Come accennato, il fondo patrimoniale protegge almeno parte del patrimonio di famiglia contro possibili iniziative da parte dei creditori di almeno uno dei componenti della famiglia stessa: una grave crisi economica, una richiesta di risarcimento e tante altre situazioni potrebbero infatti lasciar “esposto” il patrimonio di famiglia. Preferibile allora blindarlo con questa sorta di assicurazione o polizza per rischi imprevisti in molti ambiti: imprenditoriale, casi di responsabilità oggettiva, responsabilità per compiti dirigenziali ecc.
In base alle norme civilistiche, ognuno o ambo i coniugi, con atto pubblico ed intervento del notaio, possono creare detto fondo a tutela del patrimonio di famiglia, destinando alcuni beni – come detto immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito – a far fronte ai bisogni della famiglia. Ma in verità questo fondo può essere anche costituito da terza persona, ovvero da soggetto al di fuori del nucleo familiare: tale operazione può aversi o per atto pubblico notarile (ma con successiva accettazione del fondo, da parte dei coniugi, con atto pubblico) o con testamento (senza obbligo di accettazione).
Quel che deve essere chiaro è che il patrimonio di famiglia, per questa via, è garantito contro le pretese – pur legittime – dei creditori: questi ultimi infatti non potranno espropriare i beni protetti, laddove i coniugi siano in grado di provare di averli già posti al riparo con questa formale procedura di costituzione del fondo patrimoniale.
In altre parole, tale vincolo di destinazione, apposto al patrimonio di famiglia, comporta quindi che tutti i beni inclusi nel fondo patrimoniale non possano essere aggrediti dall’esterno, se non per debiti maturati nel perseguimento dello scopo del fondo, vale a dire la garanzia delle esigenze familiari.
Trust e fondo patrimoniale: quale differenza?
Non molto diverso dal fondo patrimoniale, è il trust, istituto di chiara derivazione anglosassone, che è stato disciplinato dalla legge n. 364 del 1989. Con il trust infatti viene costituito, analogamente, un patrimonio di famiglia protetto da aggressioni di creditori. La vera peculiarità del trust è che per crearne uno, non serve vincolare i beni in esso inclusi, alla soddisfazione dei bisogni dei membri della famiglia (marito e moglie, figli). Anzi, il trust può essere costituito da chiunque ne abbia interesse, senza bisogno che sia sposato con qualcuno. I beni che possono rientrare nel trust non hanno limitazioni, come invece accade con il fondo patrimoniale (potranno dunque esservi anche azioni, denaro, strumenti finanziari ecc.). Come per il fondo patrimoniale, anche in caso di trust, i beni inclusi non sono perciò attaccabili da alcun creditore, per alcun debito nato esternamente al detto trust.
La peculiarità più significativa del trust è che, in questo caso, con esso viene persa la proprietà di una porzione del proprio patrimonio di famiglia, che infatti è data ad un terzo soggetto (ecco perché detti beni in trust non sono aggredibili dai creditori), che tuttavia dovrà amministrarla nell’interesse di chi gliel’ha conferita o di altro soggetto individuato (e senza mai aversi inclusione dei beni in trust nel patrimonio privato dell’amministratore). Alla scadenza del trust, quella porzione di proprietà sottratta, andrà restituita all’originario titolare. Nel fondo patrimoniale visto sopra, invece, i coniugi permangono titolari dei beni protetti. Quello del trust non è un meccanismo esente da complessità, ma dovrebbe essere comunque chiaro che è in ogni caso mirato a costituire una garanzia per almeno parte del patrimonio di famiglia.
Tuttavia il trust ha un limite significativo: infatti, non è possibile istituire un trust con la finalità specifica di sottrarre i propri beni a debiti già sussistenti o a debiti che vi saranno a breve: in tal caso i beni oggetto di trust saranno comunque aggredibili dai creditori.
Concludendo, in verità vi sono anche altri strumenti di garanzia, previsti dalla legge italiana, nei confronti del patrimonio di famiglia, come le società fiduciarie o alcune polizze assicurative, che non hanno bisogno del dispendioso atto notarile; oppure ancora gli atti di destinazione per la tutela del patrimonio di famiglia (che però necessitano dell’accertamento di un interesse meritevole di tutela da parte del notaio che redige l’atto). Insomma, dovrebbe essere ormai chiaro che spetterà alla scelta discrezionale del singolo, o dei singoli, capire quale di questi strumenti è il più idoneo per la propria situazione particolare.
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