Reddito di cittadinanza e lavoro agricolo per i percettori: come funziona
Reddito di cittadinanza: l’Inps comunica che i percettori possono stipulare contratti di lavoro agricolo a tempo determinato senza perdere il sussidio
Importanti precisazioni da parte dell’Inps per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza; con un apposito messaggio, l’ente comunica che i percettori possono stipulare contratti di lavoro agricolo senza perdere il sussidio.
Reddito di cittadinanza: lavoro agricolo e perdita del sussidio
Con il messaggio numero 2423 del 12 giugno 2020, l’Inps fornisce delle importanti precisazioni per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza e la possibilità di perdere il sussidio nel caso di stipula di un contratto di lavoro agricolo. Nel testo si legge infatti che “L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevede che i percettori di Reddito di Cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti”.
Nessuna comunicazione all’Inps fino a 60 giorni
In pratica, i percettori del Reddito di cittadinanza che stipulano un contratto di lavoro agricolo non devono effettuare alcuna comunicazione all’Inps relativamente ai redditi percepiti per due rinnovi della durata di 30 giorni ciascuno (entro il limite di 2mila euro nel 2020). Sempre nel messaggio di prima si fornisce anche un esempio pratico a tal proposito: “un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”. Solo in caso di ulteriore rinnovo, invece, “il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge”.
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