Querela per aggressione: cos’è e quali comportamenti la giustificano
Querela per aggressione: quali sono i comportamenti che giustificano la querela e quindi la richiesta di tutela contro l’illecito penale?
Non è certamente la prima volta che parliamo di querele e denunce: si tratta infatti di un argomento tra i più frequenti nella prassi quotidiana dei tribunali, per i reati più svariati e talvolta, più deprecabili dal punto di vista etico o morale. Vediamo in questo articolo un particolare caso di querela, ovvero quella collegata ad episodi di aggressione. Quando si configura il reato? Quali tipi di comportamenti possono essere querelati? Su quali presupposti? Vediamo allora nel dettaglio la querela per aggressione.
Querela per aggressione: il contesto di riferimento
Se parliamo di comportamenti integranti un’aggressione, dobbiamo subito fare alcune distinzioni: se è vero infatti che la legge – quanto meno in via astratta – offre tutela contro tale tipo di condotta del terzo, è altrettanto vero che non tutte le tipologie di aggressione sono penalmente rilevanti, ovvero non tutte le condotte portano a conseguenze penali. Per esempio, bisogna ricordare che a partire dal 2016, l’ingiuria è stata depenalizzata: quindi, ricevere parolacce e improperi di vario genere non autorizza – di per sè – a fare validamente una querela contro la persona che ha esclamato tali parole offensive. Analogamente, potrebbe non ricorrere affatto il reato di aggressione (fisica) laddove quest’ultima si sia risolta in una lieve spinta o in un buffetto.
Insomma ogni aggressione ha suoi specifici connotati e non sempre da essa scaturiscono guai con la giustizia. Nella prassi degli operatori del diritto, è consuetudine distinguere l’aggressione in tre possibili espressioni pratiche: verbale, psicologica e fisica. E può ben succedere che chi ritiene di essere stato aggredito, vada poi dai carabinieri o polizia a fare una querela nella quale, però, mancano quei requisiti essenziali per poter ottenere un provvedimento giudiziario di tutela contro quel dato comportamento. Vediamo allora di capire quando l’aggressione ha davvero rilievo per la legge.
La aggressioni querelabili: quali sono?
Ebbene, chiarito che non tutte le aggressioni sono, in quanto tali, idonee a costituire il presupposto della tutela in tribunale, vediamo ora quali aggressioni sono penalmente rilevanti.
L’aggressione verbale può essere oggetto di querela alle Autorità soltanto laddove integri il reato di minaccia o minacce continuate nel tempo, con il concreto rischio di essere condannati alla pena del carcere. Ma l’aggressione verbale può assumere connotati anche più gravi, laddove sia in grado di produrre danni alla psiche dell’aggredito, ovvero laddove si tratti di vera e propria aggressione psicologica, attuata magari con ripetute umiliazioni verso la vittima. Anche quest’ultima aggressione può certamente essere oggetto di querela, dato che il danno prodotto è rappresentato da una malattia nella mente o altro stato di disagio psicologico (attacchi di panico, ansia ecc.). Tale pregiudizio va però accertato ed acclarato da esami appositi. Anche i cosiddetti maltrattamenti, di cui abbiamo già parlato diffusamente qui, sono forieri di responsabilità penale per aggressione psicologica.
Per quanto riguarda invece l‘aggressione fisica, essa è querelabile soltanto se è tale da configurare il reato di percosse o quello di lesioni personali. Le percosse (ad es. i calci o i pugni) ricorrono laddove l’aggressione abbia provocato la percezione di dolore, da parte della vittima, ma senza conseguenze prolungate nel tempo. Invece le lesioni personali costituiscono un reato che produce qualcosa di più del semplice dolore momentaneo, vale a dire una malattia (identificabile con apposito esame medico) del corpo o della mente.
Quale tutela per l’aggredito?
Colui che ritenga di essere stato leso da taluno dei comportamenti visti sopra, potrà certamente rivolgersi alle forze dell’ordine alla Procura della Repubblica, per fare querela su quanto accaduto a suo danno. Per legge, la querela potrà essere fatta esclusivamente dalla vittima o dal suo legale, ed entro il perentorio termine di 3 mesi dal giorno dell’aggressione. Speciale tutela è invece prevista in caso di lesioni personali gravi e di maltrattamenti in ambito domestico, per i quali infatti è prevista la querela, senza limiti temporali (a parte la prescrizione) e da parte di chiunque, anche da parte di chi ha soltanto osservato l’aggressione. È chiaro che in questi casi il legislatore si è mostrato molto attento verso reati di elevato allarme sociale.
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