Anticipo TFS e TFR: decreto in Gazzetta Ufficiale. Le novità
Anticipo Tfs e Tfr, ci siamo: arriva la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Ecco le novità principali e le informazioni da sapere.
Il noto Decreto Legge n. 4/2019 conteneva anche una misura legata all’anticipo Tfs o Tfr per i dipendenti pubblici fino a un massimo di 45 mila euro (articolo 23). Da quel momento in poi, sulla cosa è caduto un silenzio che aveva demoralizzato i soggetti destinatari del provvedimento. Tuttavia adesso si può tirare un sospiro di sollievo: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 150 del 15 giugno 2020) del Dpcm n. 51 del 22 aprile 2020 sull’erogazione del prestito sul Tfs o Tfr consente al provvedimento di entrare finalmente in vigore.
Cosa dice la Legge
Il succitato articolo 23 del DL n. 4/2019 recita quanto segue: “Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata […] i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione Quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.
I beneficiari della misura possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare”.
Anticipo Tfs e Tfr: come funziona
Entro 90 giorni dalla domanda l’ente erogatore (l’elenco sarà pubblicato sul sito della Funzione Pubblica rilascerà ai beneficiari in possesso dei requisiti richiesti la certificazione che indica l’ammontare complessivo del Tfs/Tfr spettante. Una volta ottenuta la certificazione, si potrà rivolgere a uno degli istituti di credito che aderiscono all’iniziativa. Una volta concluso il contratto e comunicato il conto corrente per l’accredito della somma spettante, l’istituto di credito avviserà l’ente erogatore ed entro 45 giorni la somma sarà accreditata sul conto.
La richiesta potrà essere rifiutata dalla banca nei seguenti casi:
- L’importo chiesto è superiore alla cifra spettante in base alle informazioni comunicate dall’ente di previdenza;
- Il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti negli archivi della Centrale Rischi della Banca d’Italia;
- Il Tfs/Tfr offerto in garanzia risulta del coniuge separato o divorziato;
- Per la banca è impossibile perfezionare l’operazione creditizia in favore del soggetto che lo richiede a causa della normativa vigente.
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