Contratto pubblico e privato: quali sono i requisiti e come si formula

Una recente sentenza della Cassazione ha fatto emergere numerosi dettagli utili a distinguere un contratto pubblico da un semplice accordo tra privati

Contratto pubblico e privato: quali sono i requisiti e come si formula
Contratto pubblico e privato: quali sono i requisiti e come si formula

Una recente sentenza della Cassazione ha fatto emergere numerosi dettagli utili a distinguere un contratto pubblico da un semplice accordo tra privati. Quali requisiti deve soddisfare ogni contratto stipulato con una pubblica amministrazione?

Contratto pubblico: fondamentale che sia scritto

Il caso esaminato dagli Ermellini riguarda una dinamica che si propone più spesso di quanto si possa immaginare quando a un professionista viene assegnato un lavoro da parte di una pubblica amministrazione, in particolare, di livello locale. In pratica, a tale livello appunto, non è raro che il conferimento dell’incarico da parte di un ente pubblico avvenga, per così dire, in modo informale; la proverbiale “stretta di mano” può causare dal punto di vista giuridico tutta una serie di problematiche che è facile immaginare. Per questo motivo la Cassazione ha sottolineato che ogni accordo che coinvolga un ente pubblico, locale o comunque una Pubblica Amministrazione deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta.

Gli altri requisiti fondamentali

Dunque, un contratto pubblico deve essere redatto per forza in forma scritta: non valgono per provare la sussistenza di un accordo tra pubblica amministrazione e professionisti né atti interni, per esempio le delibere di una giunta, né uno scambio di mail tra ente e privato. Per riassumere, ogni accordo deve sempre tradursi in una scrittura appositamente dedicata a dettagliarne i termini. Quindi, sempre gli alti giudici, hanno precisato che un contratto sottoscritto tra professionista ed ente pubblico deve risultare firmato da entrambe le parti. In questo senso è fondamentale che al momento della firma la decisione dell’ente possa essere comprovata da una delibera interna che autorizzi la spesa: in sostanza, non serve solo la firma del rappresentante della Pa ma anche un documento che provi una votazione con esito positivo sui termini dell’accordo per come riportati nel contratto. Detto questo, sempre dalla Cassazione, si tiene a precisare che l’oggetto della prestazione e il compenso devono essere indicati in modo chiaro: la mancanza di uno di questi requisiti mette fortemente a rischio la validità dell’accordo.

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