Bonus 80 euro con bonus 100 euro in busta paga: cosa dice il DL Rilancio
Se un lavoratore dipendente riceve già il bonus 80 euro, come percepisce il bonus 100 euro dato dal taglio al cuneo fiscale? Ecco cosa dice il DL Rilancio.
Il bonus 80 euro cambia forma e importo, grazie al taglio al cuneo fiscale: l’importo in busta paga per i lavoratori dipendenti che percepiscono redditi non superiori a una certa soglia aumenta infatti di 20 euro (per chi riceve già il bonus Renzi) per un importo complessivo di 100 euro. Tale cifra va poi a ridursi, man mano che il reddito aumenta fino a un massimo di 40.000 euro. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona il meccanismo di calcolo.
Il bonus 80 euro diventa bonus 100 euro: ecco a chi spetta
Chi percepirà il nuovo bonus 100 euro in busta paga? I lavoratori dipendenti interessati dal provvedimento saranno circa 16 milioni. Entrando più nel dettaglio, cerchiamo di sintetizzare il calcolo del bonus nella seguente tabella.
Reddito annuo lordo | Importo bonus |
---|---|
8.174 – 26.600 euro | 100 euro |
26.600 – 28.000 euro | 100 euro |
28.000-35.000 euro | Detrazione fiscale, con importo a scendere da 480 a 80 euro (480 + 120 x(35.000 – reddito annuo lordo)/7.000 |
35.000-40.000 euro | Detrazione fiscale, con importo a scendere da 80 a 0 euro (480 x(40.000 – reddito annuo lordo)/5.000 |
Possiamo dire che a partire dal 1° luglio 2020 il bonus 80 euro cesserà di esistere, per essere rimpiazzato dal bonus 100 euro in busta paga, introdotto dal DL n. 3/2020. Si rammenta inoltre che al reddito complessivo non va preso in considerazione il reddito che deriva dalla prima casa e del Tfr erogato, ma bisogna considerare nel calcolo i redditi derivanti dalla cedolare secca.
Bonus anche per gli incapienti: la novità nel Decreto Rilancio
Ora, abbiamo visto che c’è un importo minimo dal quale si parte per ricevere il bonus 80 euro. La novità contenuta nel Decreto Rilancio 2020, vista la situazione emergenziale, è che per il solo 2020 i due bonus (quello da 80 euro e quello da 100 euro) spettano anche per gli incapienti, ovvero per coloro i quali percepiscono meno di 8.174 euro.
A stabilirlo è l’articolo 128 del DL n. 34/2020, che recita quanto segue: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020” il bonus Renzi e il bonus 100 euro causato dal taglio al cuneo fiscale “spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi […] sia di importo inferiore alla detrazione spettante”.
Infine, il bonus 80 euro non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro (DL n. 18/2020), ovvero cassa integrazione e congedo straordinario, “è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.
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