Appalto e concessione: i tratti distintivi di ciascuno. Perchè sono diversi?

Appalto e concessione: che cosa sono per la legge vigente? quali sono le loro caratteristiche essenziali? Ecco come distinguerli

Appalto e concessione i tratti distintivi di ciascuno. Perchè sono diversi
Appalto e concessione: i tratti distintivi di ciascuno. Perché sono diversi?

In relazione ai concetti di appalto e concessione esiste una certa confusione e pur avendone tutti sentito parlare al tg o letto nei giornali, è vero che l’esatto significato di ciascuno di essi sfugge ai più. Ecco allora che di seguito vogliamo fornire qualche chiarimento in materia, in modo da poter distinguere l’uno dall’altro. È interessante parlarne perché, specialmente per le imprese di ridotte dimensioni, ottenere un appalto o una concessione, rappresenta una valida opportunità per farsi conoscere e per estendere il proprio volume d’affari. Vediamo più nel dettaglio.

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Appalto pubblico: cos’è in concreto?

Prima di capire quali sono le differenze essenziali tra appalto e concessione, dobbiamo spendere qualche parole sul contesto di riferimento e sui significati dei concetti che vogliamo qui trattare. Le Amministrazioni Pubbliche, per necessità contingenti, di solito affidano a private imprese l’esecuzione di lavori, l’erogazione di servizi o la fornitura di prodotti. Ciò avviene per il tramite della stipula di un contratto pubblico, che segue all’esito di un iter ad evidenza pubblica, vale a dire una gara cui partecipano più imprese, ciascuna con la sua offerta. Obiettivo della selezione è appunto l’ottenimento di un certo contratto pubblico e quindi della commessa. L’offerta giudicata più efficace sia dal lato economico, sia da quello tecnico, vince la gara e può apporre la firma al contratto pubblico. Ma che cos’è quindi in concreto un appalto pubblico?

Ebbene, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici, altro non è che un contratto scritto e firmato da impresa ed ente pubblico che prevede la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori. Tale contratto è a carattere oneroso dato che l’impresa che supera la selezione, a seguito dello svolgimento di quanto pattuito con la PA, deve essere remunerata con un corrispettivo fisso, determinato a forfait oppure frazionato per ciascuna singola prestazione fornita. Svariati gli esempi di appalto pubblico nella realtà quotidiana: costruzioni di parcheggi, supermercati, autostrade, fornitura di servizi di pulizia solo per citarne alcuni. L’impresa che vince la gara si trova pertanto nella condizione di non rischiare sul piano di un eventuale riduzione di domanda del servizio erogato o di un aumento dei prezzi del materiale per la costruzione di quanto pattuito con la PA. Anzi, laddove l’impresa vincitrice della selezione sia in concreto costretta a sostenere maggiori costi non preventivati, potrà domandare all’ente pubblico un aumento del citato corrispettivo.

Concessione: di che si tratta?

Il citato Codice dei contratti pubblici definisce anche che cos’è una concessione. Essa altro non è che un contratto scritto tra PA ed impresa, caratterizzato dall’avere ad oggetto l’erogazione di un servizio, l’esecuzione e/o progettazione di lavori pubblici. Analogamente all’appalto pubblico, la concessione è un contratto che comporta un corrispettivo per l’impresa che si aggiudica la concessione. Ma, nei confronti dell’azienda che ottiene la detta concessione pubblica, soprannominata “concessionario”, è assegnato – come corrispettivo – il diritto di gestire l’opera realizzata o i servizi. Il versamento di un corrispettivo in denaro previamente pattuito – a differenza dell’appalto pubblico – è solo opzionale, e non obbligatorio. In pratica, l’azienda che ottiene la concessione deve fronteggiare gli oneri del servizio o dell’opera da costruire e manutenere, accollandosi il pericolo di non riuscire a recuperare gli investimenti fatti per poter rispettare gli impegni derivanti dal contratto di concessione. È però vero che, al fine di diminuire la portata di tale rischio, l’impresa concessionaria può introdurre la riscossione di una tariffa o canone, in modo da rifarsi economicamente sugli utenti del servizio. Tipici i casi di concessionari operanti nel settore delle autostrade (in cui è previsto il pagamento del pedaggio per compensare le spese di costruzione e manutenzione della rete autostradale), oppure nel settore della somministrazione di alimenti con distributori automatici, in cui il servizio offerto è controbilanciato dal denaro speso dai clienti per l’acquisto del cibo contenuto in detti distributori.

Quali differenze tra i due contratti?

Chiariti in sintesi i concetti di appalto pubblico e concessione pubblica, poniamo ora attenzione a quali differenze sussistono tra uno e l’altra. Anzitutto agli appalti si applicano tutte le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, alle concessioni no. Inoltre, nella concessione vi è una innegabile ed indubbia componente di rischio, che nell’appalto pubblico non si presenta. Infatti, l’impresa concessionaria subisce il cosiddetto rischio di gestione o rischio operativo: esso si sostanzia nell’esposizione alle fluttuazioni del mercato e delle richieste degli utenti, ma anche agli eventuali aumenti di costo dei materiali. In caso di andamento negativo, il rischio di perdite economiche non esigue è reale. Insomma, il concessionario non può essere sicuro, a priori, di recuperare le spese fatte per la realizzazione dell’opera o la gestione e manutenzione del servizio nel corso del tempo. Altri rischi insiti nella concessione pubblica sono quelli legati ai guasti tecnici o agli inconvenienti tecnici nella costruzione dell’opera, alla violazione delle regole di progetto, al ritardo dei tempi di realizzazione dell’opera, anche per causa di forza maggiore.

Ecco allora che la essenziale differenza tra un appalto pubblico e una concessione pubblica consiste nel dover fronteggiare un rischio di gestione, che nell’appalto non ricorre. Infatti, nel contratto di appalto, l’onere di detta gestione dell’opera o del servizio grava sulla PA che è tenuta a pagare un corrispettivo fisso all’appaltatore. Ciò si traduce nel diritto dell’impresa ad incassare un importo fisso e predeterminato, per ultimare i lavori o i servizi, a prescindere da ciò che succederà dopo.

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Nella concessione, come detto, l’onere gestionale è invece tutto dell’impresa che può sì recuperare i costi da detta gestione, ma può anche trovarsi a subire delle perdite, per una riduzione del volume di affari, della domanda dell’utenza o per fattori economici imprevedibili e/o di crisi di mercato. Nell’appalto, il contratto è economicamente a carico dell’amministrazione pubblica, che infatti versa all’appaltatore un corrispettivo per l’opera prestata.

Concludendo, una ulteriore differenza tra appalto e concessione sta nell’oggetto e, nello specifico, nella fornitura di prodotti, la quale può ricorrere in un appalto pubblico, ma non di una concessione. Pertanto, volta per volta, sarà essenziale leggere attentamente i contenuti del contratto pubblico per capire se si tratti di appalto o concessione.

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