La depressione è una malattia da prendere seriamente in considerazione se se ne soffre. Può essere anche una malattia che determina l’assenza dal lavoro? E in questo caso è soggetta a visita fiscale Inps? Rispondiamo subito a questa domanda: sì, essendo considerata una malattia, la depressione può essere usata, se opportunamente certificata dal medico curante, come causa di assenza del lavoro e quindi il lavoratore che ne soffre può mettersi in malattia a seguito della prescrizione medica di un periodo di riposo. Nel certificato medico introduttivo, che poi il dottore dovrà inoltrare all’Inps, è necessario che sia indicato il numero dei giorni di assenza e ovviamente la causale relativa alla depressione.
Visita fiscale Inps per depressione: come funziona
La procedura da seguire, perciò, non differisce da quelle comunemente usate per le assenze da lavoro per malattia riconducibile ad altre cause o patologie riconosciute. Il medico di base dovrà redigere apposito certificato introduttivo che poi invierà in via telematica all’Inps. Il lavoratore dovrà avvisare il datore di lavoro e comunicargli il numero di protocollo del certificato, che dovrà contenere le generalità del lavoratore, la data e il luogo di compilazione, la prognosi legata ai giorni di malattia e la causale legata a quest’ultima, l’indirizzo del domicilio del lavoratore presso il quale potrà arrivare il medico Inps a effettuare la visita fiscale.
Le fasce orarie di reperibilità
Non è cambiato nulla in merito alle fasce orarie di reperibilità, che ricordiamo essere distinte tra lavoratori dipendenti privati e pubblici. Sintetizziamole di seguito:
- Lavoratori dipendenti pubblici: 9-13; 15-18;
- Lavoratori dipendenti privati: 10-12; 17-19.
Le fasce orarie sono valide tutti i giorni della settimana, compresi weekend e festivi.
Visita fiscale Inps: casi di esonero, può rientrare la depressione?
Rammentiamo che sono previste cause di esonero dalle fasce di reperibilità (ma non dalla visita fiscale Inps), che rimandano alle seguenti motivazioni per i lavoratori dipendenti pubblici:
- Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;
- Causa di servizio;
- Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato:
- Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;
- Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In merito alla depressione, dunque, questa può essere considerata una causa di esonero solo se connessa una patologia correlata alla situazione di invalidità pari o superiore al 67%, o se nella terapia prescrittagli dal medico curante è inclusa l’attività all’aperto.
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