Interessante decisione da parte dell’Arbitro bancario finanziario chiamato a esaminare un ricorso con al centro dei prelievi sospetti effettuati da un libretto postale. Ecco cosa e successo e come si è espresso l’organo.
Libretto postale: prelievi fraudolenti, Poste rifiuta il rimborso
Un risparmiatore intestatario di un libretto postale, al momento di effettuare un prelievo, si è visto rigettare la propria richiesta, con sua grande sorpresa, perché era stata superata la disponibilità massima consentita. Quando lo stesso ha chiesto al proprio ufficio postale di riferimento maggiori informazioni sull’accaduto si è visto rispondere che in effetti l’importo che voleva prelevare superava quello disponibile sul libretto a lui intestato.
Come è facile immaginare, erano state compiute delle operazioni fraudolente: al risparmiatore erano stati sottratti quasi 3.500 euro. Tuttavia, dopo aver fatto apposita richiesta, Poste ha rifiutato di restituirgli l’importo. Quindi, è stato chiamato in causa l’Arbitro bancario finanziario per dirimere la questione.
Necessario fornire avvisi in caso di prelievo
Dal libretto postale, come si diceva, erano stato sottratti quads 3.500 euro in 8 diverse operazioni tra il 26 aprile e il 2 agosto 2017. Per Poste tali prelievi si erano svolti in modo sostanzialmente “corretto” e in un arco di tempo relativamente lungo, per cui l’azienda non aveva responsabilità rispetto allo spiacevole evento. D’altra parte, il risparmiatore ha dimostrato di non aver attuato alcun comportamento imprudente (non ha perso la carta, custodiva adeguatamente il pin) e di usare raramente il libretto e di conseguenza controllare di rado l’estratto conto (come testimoniato dalla lista dei movimenti precedenti a quelli poi disconosciuti).
Alla fine, l’Abf ha evidenziato che Poste avrebbe dovuto attivare il servizio di sms alert o allarmi simili per i prelievi: grazie a tale servizio si può ipotizzare che il risparmiatore si sarebbe subito attivato per bloccare la sua carta, evitando di perdere una somma ingente di denaro. Solo un diniego espresso dal cliente può escludere un intermediario creditizio dall’osservare tale obbligo. Per questo l’organo ha imposto a Poste di restituire al ricorrente l’intero importo sottrattogli.
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