Bonus 1000 euro maggio senza domanda: a chi spetta e come evitarla
In altri nostri articoli abbiamo parlato del bonus 1000 euro introdotto dal Governo come misura di sostegno economico ai lavoratori che hanno subito conseguenze negative a causa del coronavirus. La misura è oggetto dell’articolo 84 del Decreto Rilancio (qui il link alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) “nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID 19”.
Bonus 1000 euro maggio, le distinzioni
Chi ha già ricevuto il bonus di 600 euro avrà in automatico il bonus di 1000 euro: la regola è valida per tutti tranne per coloro che hanno la partita IVA e sono iscritti alla Gestione separata Inps. In questo caso va presentata la domanda e serve dichiarare la riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto al 2019. Infatti i liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro ma a tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertificare il possesso dei requisiti. Riceveranno senza dover presentare la domanda il bonus i Liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari dell’indennità pari a 600 euro. I lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ed i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari dell’indennità pari a 600 euro La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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