Bonus affitto 2020 regime forfettario: importo, requisiti e a chi spetta
Cosa occorre sapere sul bonus affitto 2020 per i lavoratori che aderiscono al regime forfettario: ecco l’importo e i requisiti che bisogna avere.
L’articolo 28 del Decreto Rilancio è dedicato al bonus affitto 2020. Più precisamente ha come oggetto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Andiamo a vedere come funziona per le partite Iva aderenti al regime forfettario, l’importo del bonus, i requisiti che bisogna possedere e quindi i beneficiari che potranno fruire dell’agevolazione.
Bonus affitto 2020: cos’è, come funziona e a chi spetta
Il bonus affitto 2020 è un’altra misura pensata per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento (il lockdown) causate dalla pandemia di Covid-19. Tra i beneficiari, visto che non è precisata alcuna distinzione, sono inclusi anche i professionisti che operano nel regime forfettario.
Nel succitato articolo 28 del Decreto si stabilisce che ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, spetta un credito d’imposta corrispondente al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Nell’eventualità di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che siano comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta corrisponde al 30% dei relativi canoni.
Inoltre il credito d’imposta spetta anche alle strutture alberghiere e agli agriturismi indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Infine, al comma 5 del suddetto articolo, si precisa che il bonus affitto è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti che esercitano attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Bonus affitto 2020 nella dichiarazione dei redditi e divieto di cumulo
Concludendo, tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, a seguito dell’avvenuto pagamento dei canoni. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Questo bonus non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del Decreto Cura Italia, avente come oggetto il bonus per botteghe e negozi relativamente ai canoni di locazione pagati nel mese di marzo.
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