Ipoteca e fermo auto: cosa significa la proporzione col debito?
Fermo auto e ipoteca: l’Agenzia Entrate Riscossione è sempre libera di eseguire atti cautelari nei confronti del contribuente debitore o subisce limiti?
Non sempre i rapporti tra Fisco e contribuenti vanno a gonfie vele. Agenzie delle Entrate Riscossione è infatti quel particolare ente pubblico che ha sostituito Equitalia a partire dal primo luglio 2017, allo specifico fine di gestire le cartelle esattoriali e, in generale, tutte le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso: un vero e proprio braccio operativo degli uffici delle imposte, autorizzato ad accedere direttamente sui conti dei contribuenti, nella finalità della riscossione delle somme inevase. Di seguito vogliamo affrontare una questione pratica che ha proprio a che fare con le situazioni di debito del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: in ipotesi di fermo auto e/o ipoteca immobili, deve sempre sussistere proporzione col debito? Ovvero, quali tutele può far valere il cittadino in debito con il Fisco, laddove si manifesti una possibile “sproporzione” tra il carico tributario e il valore del bene oggetto delle misure cautelari dell’ipoteca o del fermo auto amministrativo? Facciamo chiarezza.
Fermo auto ed ipoteca immobili: il contesto di riferimento
La questione accennata ha indubbio rilievo nella realtà quotidiana, ma prima di affrontarla, spendiamo qualche parola sul contesto di riferimento, avente a che fare con i rapporti tra Fisco/creditore e contribuente/debitore. Il Fisco, come accennato, si avvale di Agenzia Entrate Riscossione per far valere le procedure cautelari del fermo auto e dell’ipoteca immobili, ovvero degli strumenti finalizzati a tutelare il credito vantato dal Fisco sul contribuente. Tali procedure cautelari sono suddivise in due tipologie:
- ipoteca sugli immobili: in base alle norme sulle riscossione esattoriale, essa può essere iscritta, sussistendo debiti non al di sotto dei 20 mila euro, su uno o più immobili di proprietà del contribuente-debitore, per una somma pari al doppio del credito totale per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione agisce e con previa comunicazione scritta. Il cittadino in debito con il Fisco riceve infatti sempre un preavviso con con cui è sollecitato a versare quanto dovuto al Fisco entro 30 giorni. Superato detto termine senza che il debitore abbia di fatto pagato il debito, oppure senza che abbia domandato rateizzazione dello stesso, o ancora in assenza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’ente può procedere mediante l’iscrizione dell’ipoteca immobili alla Conservatoria competente. La cancellazione dell’ipoteca immobili può scattare soltanto dopo il pagamento integrale della somma dovuta;
- fermo auto: con tale iter, l’ente pubblico può disporre il blocco dei mezzi a motore intestati al proprietario-debitore. La procedura è simile a quella appena vista, dato che il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo auto. Attraverso tale atto l’interessato è sollecitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni ed è informato che, in ipotesi di mancato pagamento, si potrà procedere all’iscrizione del fermo auto, sul mezzo corrispondente alla targa indicata. Tuttavia il fermo auto non è iscritto se il contribuente in debito con il Fisco prova nei citati 30 giorni, che il mezzo in questione è bene strumentale all’attività imprenditoriale o alla professione svolta (come previsto dal cosiddetto “decreto del fare”). Passati 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo auto, e persistendo il mancato pagamento, oppure senza che sia stata domandata la rateizzazione, ovvero ancora in assenza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si potrà procedere con l’iscrizione del fermo auto nel Pubblico registro automobilistico (PRA). Anche qui, la cancellazione del fermo avverrà solo dopo l’integrale pagamento del debito.
Ecco perché conviene allinearsi subito a quanto indicato nella notifica di un avviso di accertamento esecutivo, e pagare quanto previsto nella cartella esattoriale.
Il problema della proporzione tra fermo o ipoteca e debito
Il punto è però capire che fare se viene ravvisata una sproporzione tra valore del bene oggetto di fermo o ipoteca e valore del debito non saldato. Come detto, l’ipoteca immobili può essere iscritta su un valore pari al doppio del debito scaduto. Questo è l’unico vero “limite” posto dalla legge, dato che non chiarisce null’altro in proposito. Anzi, in teoria sarebbe per esempio possibile un’ipoteca anche su immobili il cui valore complessivo supera i 500.000 euro, per un debito però di 30.000 0 35.000 euro, quindi molto più basso. Tale possibilità pratica è stata però esclusa dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato la violazione – da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione – del principio di proporzione tra tra il valore dei beni oggetto di ipoteca immobiliare e il valore del debito pendente. E, per quanto riguarda il possibile pignoramento, debbono ricorrere condizioni ancora più rigide: tra esse, il valore del debito citato deve oltrepassare i 120mila euro e il valore totale degli immobili di proprietà del debitore deve essere corrispondente o superiore a 120mila euro. Sulla scorta dell’orientamento della Suprema Corte, ecco allora un appiglio per il contribuente, che può allora tutelarsi contro pretese sproporzionate ed illegittime del Fisco.
Considerazioni analoghe sono state già svolte dalla giurisprudenza, con riguardo alla sproporzione tra valore dell’auto sottoposta a fermo e valore del debito verso il Fisco. Anche sul fermo auto, come per l’ipoteca immobili, non esiste peraltro una dettagliata disciplina che disponga un limite alla misura cautelare: sono dovuti allora intervenire i giudici tributari, con provvedimenti che hanno fatto chiarezza e hanno tutelato il contribuente contro provvedimenti illegittimi di Agenzia Entrate Riscossione. Concludendo, sarà pertanto opportuno vagliare caso per caso, e potranno essere le autorità giudiziarie a stabilire se sussiste un evidente sproporzione tra i valori citati.
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