La materia della multa autovelox è molto spesso oggetto di contestazione e ricorso al giudice. Ecco allora che le indicazioni e gli orientamenti espressi dalla Cassazione sul tema, possono essere illuminanti e chiarire quali sono i vizi che possono di fatto rendere nulle le multe emesse per eccesso di velocità individuato tramite autovelox. Vediamo allora quali sono le ultime, ed assai utili, novità giurisprudenziali.
Multa autovelox e taratura del dispositivo elettronico
Non è di certo la prima volta che ci occupiamo di multa autovelox: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento all’autovelox dietro il guardrail, oppure con riferimento alla multa autovelox in città. Le ultime pronunce della Suprema Corte integrano nuovamente un settore che è poco normato dalla legge, trovando invece nei precedenti giurisprudenziali una sorta di “bussola” di orientamento.
La Cassazione ha recentemente offerto un’interpretazione che tutela maggiormente l’automobilista. Gli autovelox, per poter essere utilizzati dalle forze dell’ordine, debbono possedere il cosiddetto certificato di collaudo iniziale, ma anche il il certificato di taratura annuale. In particolare, tale secondo documento comprova la verifica appunto annuale del buon funzionamento del dispositivo e va conseguito sia per gli autovelox mobili, sia per quelli fissi. La Suprema Corte già tempo addietro aveva stabilito che, non essendo compito del conducente – che ha ricevuto la multa autovelox – documentarsi per verificare che l’apparecchio sia stato correttamente tarato in precedenza, sono piuttosto i membri delle forze dell’ordine a dover chiarire ciò nel verbale. La multa deve quindi recare il dato dell’ultima taratura, da farsi per legge entro gli ultimi 12 mesi.
In questi giorni la Cassazione ha proseguito oltre in questa direzione e ha chiarito che, rispetto al dovere di taratura periodica, non può essere dato nessun valore all’”annotazione di conformità”, inclusa nel verbale redatto dai membri delle forze dell’ordine. In buona sostanza, la mera “auto-dichiarazione” nel verbale, per cui si afferma che il dispositivo è stato omologato e revisionato, non basta a garantire che l’autovelox sia davvero affidabile e tarato. In altre parole, ben potrebbe essere che l’autovelox sia non perfettamente funzionante: insomma, secondo la tesi della Cassazione, l’automobilista che ha ricevuto la multa autovelox, potrà certamente ricorrere e contestare la dichiarazione del verbalizzante ed esigere, pertanto, che sia reso noto il certificato di taratura annuale, in originale o copia conforme. Esclusivamente questo certificato, e non l'”autodichiarazione, ha valore probatorio, dimostrando infatti il perfetto funzionamento del dispositivo elettronico di accertamento della velocità. Un orientamento giurisprudenziale, quindi, che tutela l’automobilista contro il pagamento di multe non sufficientemente “fondate”.
Il controllo dell’autovelox va sempre segnalato con cartello
La Suprema Corte ha anche evidenziato un altro aspetto che va nella direzione della tutela del guidatore, contro multe emesse dai vigili in modo troppo.. disinvolto. Infatti, secondo la Cassazione la multa autovelox può produrre i suoi effetti soltanto se, nelle vicinanze vi è un cartello stradale che indica e presegnala il controllo elettronico della velocità poco più avanti. Il cartello va posizionato a non più di 4 km di distanza dal luogo in cui è situato l’apparecchio che, comunque, deve essere ben visibile e non nascosto.
Su questo punto, i giudici di legittimità hanno quindi fatto notare che il verbale di multa non deve includere un “un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione“: infatti ciò che rileva è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa“. Infatti, “la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante ‘autovelox’ non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso“. In sintesi, rileva – ai fini della validità della multa autovelox – l’effettiva esistenza e l’idoneità della segnalazione mediante cartello stradale, che in quanto tale è circostanza oggettiva, ovvero percepibile da chiunque.
Concludendo, si tratta sicuramente di due indicazioni che saranno di orientamento in tanti altri casi pratici analoghi: d’altra parte la Cassazione con il suo contributo giurisprudenziale può colmare e colma quei vuoti normativi che renderebbero talune situazioni pratiche, di non facile interpretazione e soluzione.
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