Abbiamo già parlato più volte e diffusamente del pignoramento (come ad esempio qui con riferimento all’affitto), vale a dire quell’atto dal quale prende forma l’iter di espropriazione forzata nei confronti dei beni del debitore. Il pignoramento è anche detto il primo atto esecutivo, mirato espressamente a porre un vincolo su alcuni beni di proprietà del debitore, per il soddisfacimento delle legittime pretese di credito del creditore che procede, ma anche degli eventuali ulteriori creditori che in un secondo tempo dovessero intervenire nel processo esecutivo in corso. Qui di seguito vogliamo capire come risolvere un problema pratico non di poco conto: come cancellare un pignoramento e quando si può? Facciamo chiarezza.
Cos’è il pignoramento: alcuni cenni essenziali
La procedura di espropriazione forzata, in cui appunto trova spazio il pignoramento, segue regole formali obbligatorie e molto dettagliate. Il pignoramento, come accennato, consiste in un vincolo giuridico inerente il valore di scambio dei beni pignorati, ma non invece il loro utilizzo: infatti, il debitore che non paga, può continuare a fruire materialmente dei beni pignorati. Ma attenzione: in quanto beni pignorati, il debitore non può compiere comunque azioni dalle quali possa scaturire la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei citati beni. Il pignoramento può essere mobiliare, se fatto nei confronti di cose mobili (ad es. vetture), immobiliare, se nei confronti di beni immobili (abitazioni, terreni ecc.) o presso terzi, nel caso abbia ad oggetto crediti o beni del debitore in disponibilità di terze persone.
Tecnicamente, l’atto di pignoramento prevede un’intimazione o ingiunzione, da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore, di non sottrarre i beni oggetto di tale atto e i frutti della garanzia del credito. Così infatti afferma l’art. 492 Codice di procedura civile al comma 1: “Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”. In buona sostanza, con tale atto il debitore è informato del vincolo posto sui beni, in forza del pignoramento stesso.
Tuttavia non tutti i beni riconducibili al patrimonio del debitore, sono pignorabili, come già avevamo sottolineato qui. Inoltre, requisito fondamentale per poter pignorare è il possesso di un valido titolo esecutivo, ovvero un atto che attesti il diritto di credito in capo al creditore. Tale titolo esecutivo può essere di diversi tipi: sentenza, cambiale, decreto ingiuntivo ecc. Ma attenzione: l’atto di pignoramento deve comunque essere preceduto da un ulteriore presupposto, vale a dire la notifica del precetto, un atto del creditore (e non dell’ufficiale giudiziario, come visto sopra) che consiste nell’intimazione di pagare il proprio debito. In caso contrario, inizierebbe l’iter di espropriazione forzata.
Come cancellare il vincolo sui propri beni?
La legge consente al debitore di uscire dalle “sabbie mobili” rappresentate dal pignoramento. Come? Con una delle tre seguenti soluzioni:
- pagamento integrale della somma dovuta: in tal caso, l’iter di esecuzione forzata può essere abbandonato e i beni restituiti alla piena disponibilità del debitore, ma a condizione che il creditore, ormai soddisfatto, faccia istanza per la cancellazione del pignoramento. Nel caso il creditore non si attivi, il debitore sarà costretto ad avviare la cd. “opposizione all’esecuzione“, vale a dire un ricorso al giudice per chiedere l’accertamento dell’insussistenza del diritto di credito;
- accordo tra creditore e debitore sulla somma da pagare: la cancellazione in esame può seguire anche al compromesso tra le parti, che possa soddisfare comunque il creditore. Il pignoramento è cancellato in virtù del pagamento (anche rateale) della somma concordata con atto di transazione. Sarà tuttavia anche qui compito del creditore far cancellare il vincolo gravante sul debitore;
- opposizione al pignoramento con ricorso allo stesso giudice che sta già trattando l’esecuzione in corso: tale strumento di tutela può essere azionato dal debitore soltanto per asseriti vizi della procedura o del titolo esecutivo del creditore: ad es. si procede su beni impignorabili per legge oppure l’iter di pignoramento è stato intrapreso su persona diversa dal debitore.
Concludendo, si può ben notare che il pignoramento in sè, non è un tunnel senza uscita per il debitore: quest’ultimo infatti può avvalersi di quanto sopra per far cancellare il citato vincolo.
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