Qui di seguito vogliamo occuparci del dispositivo denominato “scout speed“, ovvero di un modello più evoluto di autovelox – usato da polizia stradale, vigili urbani ed altre forze dell’ordine – che riesce a misurare con estrema accuratezza la velocità dei mezzi a motore in movimento, sanzionando i guidatori che oltrepassano i limiti di velocità. In particolare, vogliamo fare luce su quando è possibile non pagare la multa emessa tramite questo innovativo dispositivo mobile: è stata infatti la giurisprudenza a chiarire che non sempre l’automobilista ha torto, anche quando la foto è stata scattata proprio dallo scout speed. Vediamo in dettaglio.
Scout speed: di che si tratta?
Lo scout speed è un sistema elettronico che certamente suscita la curiosità di molti Comuni: non sono infatti poche le amministrazioni locali che hanno già iniziato ad usare questo autovelox mobile, montato sulle automobili della polizia in movimento. Gli scout speed infatti sono molto precisi e riescono ad individuare la velocità dei veicoli in ambo le direzioni a diverse decine di chilometri di distanza. Inoltre, lo scout speed può rilevare la velocità del veicolo nelle gallerie, ed anche nelle ore notturne, grazie alla tecnologia ad infrarossi: insomma, si tratta certamente di un dispositivo che può aumentare la mole delle multe emesse in un dato territorio locale, a tutto vantaggio delle casse comunali. La ragione è molto semplice: a differenza dei comuni autovelox, questi sono – per loro natura – praticamente impossibili da eludere. Tuttavia, l’automobilista non è completamente “disarmato” di fronte all’utilizzo dello scout speeed: come vedremo tra poco, infatti, la giurisprudenza ha già avuto modo di rimarcare che tali apparecchiature restano pur sempre degli autovelox, ed in quanto tali, sono soggetti a tutte le norme di legge in materia, nonché alle sentenze dei giudici sul tema.
Autovelox mobile e giurisprudenza: ecco le indicazioni
Non sempre le multe emesse da scout speed vanno pagate. Ce lo dice la giurisprudenza, che indica quando il ricorso contro la multa può essere dunque vittorioso:
- contestazione immediata della multa con scout speed: nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade urbane principali a scorrimento, la multa deve essere subito contestata al guidatore, che quindi va fermato dalle forze dell’ordine per potersi difendere contestualmente, a meno che il Prefetto non abbia previsto tale tratto di strada, tra quelli per cui scatta l’esonero dalla contestazione immediata. Laddove le regole non siano seguite dalle forze dell’ordine e laddove queste ultime non diano comunque motivazione della mancata contestazione, la sola conseguenza è l’illegittimità della multa, che non va quindi pagata;
- verbale che non riporta tutti i dettagli: anche in caso di rilevazione della velocità tramite scout speed, il verbale di multa deve indicare tutti i dati rilevanti, in modo da consentire la difesa all’automobilista multato. In particolare, deve indicare il luogo nel quale è individuata la violazione del limite di velocità: ciò chiaramente allo scopo di permettere al multato di difendersi sostenendo, ad esempio, la mancanza di segnaletica a riguardo. Un verbale incompleto o scarno è quindi sicuramente illegittimo e la multa non va pagata.
- il dispositivo mobile deve comunque essere preventivamente segnalato da appositi cartelli presenti nei tratti di strada in cui viene svolto il detto controllo elettronico della velocità. Ciò proprio come accade per i più comuni autovelox “fissi”. I giudici sono costanti nel ritenere quindi non valida – e da non pagare – la multa emessa tramite scout speed non presegnalato. D’altra parte, questo fatto è confermato dallo stesso art. 142 CdS;
- qualche anno fa, la Consulta ha stabilito che – proprio come tutti gli altri autovelox – anche questi dispositivi debbano essere soggetti a revisione – ovvero la cosiddetta “taratura” – almeno una volta ogni 12 mesi. Anzi, l’automobilista multato ha diritto, dopo aver fatto ricorso, a domandare l’esibizione del certificato di taratura, che viene consegnato dalle aziende che svolgono tali controlli, proprio al fine di dimostrare l’avvenuto check-up dello scout speed. Se tale prova non è conseguita, la multa è da considerarsi illegittima e non va quindi pagata.
Concludendo, vediamo come non sempre le forze dell’ordine hanno ragione nell’emettere una multa tramite scout speed: l’automobilista può tutelarsi, sulla scorta delle norme di legge e delle pronunce giurisprudenziali, che in qualche modo “circoscrivono” l’uso legittimo del dispositivo scout speed.
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