Non sempre guidare con lo smartphone in mano conduce a conseguenze sanzionatorie, ovvero non sempre si applica quanto previsto dal Codice della Strada in materia di multa per uso cellulare. Se la regola generale vuole che all’automobilista poco rispettoso dei dettami in materia di circolazione su strada, sia inflitta una sanzione pecuniaria, ed eventualmente la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, è però vero che – in alcune circostanze – è consentita la deroga a quanto previsto dal CdS. Ecco di seguito allora quando e come contestare una multa di questo tipo.
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Multa uso cellulare e regole del Codice della Strada
Il CdS sul punto è piuttosto chiaro, dato che all’art. 173 pone il divieto di usare, nel corso del tragitto e quindi con il veicolo in movimento, apparecchi radiotelefonici oppure di utilizzare cuffie sonore: solo chi guida mezzi delle forze dell’ordine è escluso dall’applicazione di questo divieto. La sanzione sopra accennata, ovvero la multa uso cellulare, si può anche avvicinare ai 700 euro: quanto basta per sconsigliare a qualsiasi automobilista avveduto di mettersi al volante avendo le mani occupate da un dispositivo elettronico. Tuttavia, la legge vigente non vieta di usare apparecchiature a viva voce o con auricolare o con sistema bluetooth, ciò a patto che il guidatore non abbia deficit uditivi. In altre parole, si può telefonare o rispondere alla chiamata di qualcuno, pur in marcia con il proprio mezzo, a patto che il conducente abbia le mani libere e sul volante, grazie appunto alle nuove tecnologie.
Quando si può contestare tale tipo di multa? I motivi urgenti e i vizi formali
Come accennato, la regola generale che prevede la multa per uso cellulare, non si applica in tutti i possibili casi: infatti, ci sono circostanze in cui la multa, pur emessa, può essere contestata ed impugnata con successo, innanzi al Prefetto o al giudice di pace. Tali circostanze hanno a che fare con ragioni impellenti, ovvero motivi di urgenza che impongono di chiamare qualcuno al telefono o di rispondere ad una chiamata. Tali motivi contingenti, usualmente, sono collegati allo stato di salute o del conducente, o di uno o più passeggeri oppure ancora di qualche altra persona conosciuta dal guidatore stesso. Insomma un improvviso malessere, o un ricovero d’urgenza, ad esempio, costituiscono valide ragioni per contestare una multa per uso cellulare, dato che l’uso dello stesso si è rivelato indispensabile in un dato frangente.
Affinché la contestazione della multa abbia esito positivo, l’interessato dovrà però provare il legittimo motivo di urgenza improcrastinabile, che ha spinto all’uso immediato del cellulare durante la marcia. Solo così sarà possibile evitare di pagare la somma indicata nel verbale di multa. Oltre al legittimo motivo, sarà però necessario acclarare che non sarebbe stato comunque possibile avvalersi di dispositivi diversi, come ad esempio il vivavoce (perché ad es. assente nell’auto).
Ricordiamo altresì che anche la presenza di un solo vizio formale, ovvero di un vizio che riguarda la fase di compilazione del verbale, può giocare a favore dell’automobilista, in caso di contestazione della multa. Tali difetti o vizi attengono appunto ai requisiti fondamentali che deve avere il verbale: tra essi, a titolo puramente esemplificativo, possiamo citare il numero di targa e il tipo di veicolo, la menzione della regola del CdS violata, ora, data e luogo della trasgressione, somma da pagare e modalità per il pagamento, descrizione sintetica del fatto, autorità competenti ad occuparsi dell’eventuale ricorso ed, ovviamente, nome, cognome e residenza del trasgressore e i dati della sua patente di guida, laddove sia anche fermato dalle forze dell’ordine per la contestazione immediata della multa. L’assenza di anche uno soltanto di questi essenziali elementi formali del verbale, garantirebbe all’automobilista ricorrente di ottenere l’annullamento del verbale.
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Concludendo, ricordiamo per completezza che la multa può essere comminata direttamente sul posto all’automobilista fermato, oppure può essere fatta valere nei confronti del trasgressore con contestazione differita, ovvero con notifica a casa del soggetto multato entro 90 giorni dalla data della violazione del CdS. In tale ultimo caso, il differimento è giustificato dal fatto che non è stato possibile arrestare la marcia del veicolo: inoltre, nel verbale dovrà sempre risultare la motivazione per la quale l’agente accertatore non ha provveduto nell’immediatezza a contestare la multa per uso cellulare. In caso contrario, l’impugnazione si risolverebbe a favore del guidatore.
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