Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica?

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:06 Autore: Claudio Garau

Numero civico sbagliato: che succede alla raccomandata contenente un atto giudiziario, una multa o una cartella esattoriale? E’ da considerarsi nulla?

Numero civico sbagliato in raccomandata scatta la nullità della notifica
Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica?

Non è certamente la prima volta che parliamo di notificazioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezione notifica da parte di un familiare, oppure con riferimento alla notifica raccomandata a persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso di notifica di un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un numero civico sbagliato, che succede? oppure che succede se quanto indicato nella raccomandata è esatto, ma il postino notifica l’atto ad un interno sbagliato? Facciamo chiarezza, sulla scorta delle indicazioni della Cassazione sul tema.

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Numero civico sbagliato e il punto della giurisprudenza

La Suprema Corte, come in tanti altri casi, chiarisce con i suoi provvedimenti come ci si deve comportare in svariate situazioni concrete, che non sempre trovano dettagliata regolamentazione nella legge. Pertanto, si è espressa anche sull’ipotesi della notifica di un atto avente rilievo per la legge, all’indirizzo corretto ma, per un errore o svista del postino, ad un numero civico sbagliato.

La Cassazione ha dato una risposta piuttosto netta: la notifica della multa, cartella esattoriale o altro atto, eseguita presso un numero civico sbagliato è da ritenersi come mai stata effettuata, in altre parole nulla. E ciò indipendentemente dal fatto che l’ufficiale giudiziario o il postino abbiano poi effettuato il deposito dell’atto in oggetto in Comune. La ragione è semplice: le norme in tema di notificazione per soggetti irreperibili – di cui all’art. 143 del Codice di procedura civile – comportano che l’indirizzo scritto nell’atto da notificare sia esatto e che non sia possibile rintracciare il destinatario dell’atto per il fatto della sua prolungata assenza dal luogo di residenza.

Anzi, la Suprema Corte ha rilevato che, per superare il problema, servirsi della procedura di notifica per soggetti irreperibili è ammesso esclusivamente quando il postino o ufficiale giudiziario non possono stabilire il luogo di residenza, dimora o domicilio effettivi del destinatario, nonostante siano state fatte tutte le ricerche e le indagini opportune.

In particolare, in caso di notifica al numero civico sbagliato, l’interessato dovrà però presentare – per far valere il vizio della notifica – un certificato storico di residenza, comprovando così l’errore nella notificazione.

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Concludendo, i giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che deve ritenersi nulla anche la notificazione dell’atto avente rilievo per la legge, avvenuta ad un differente interno dello stesso caseggiato, magari di un familiare vicino di casa del destinatario. Insomma, per non rischiare che la notifica sia da considerarsi nulla, questa deve avvenire non soltanto nella via esatta, ma anche al numero civico ed interno corretti: un’indicazione pratica sorretta certamente dal buon senso.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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