(il)legittimo impedimento?

Pubblicato il 8 Gennaio 2011 alle 00:12 Autore: Andrea Carapellucci
riforma della Giustizia tribunale

Tutto quello che c’è da sapere sulla legge su cui la Corte si pronuncerà l’11 gennaio.

Tramontate, secondo le più recenti indiscrezioni di stampa[1], le ipotesi di un ulteriore rinvio, l’11 gennaio prossimo la Consulta si pronuncerà sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge sul “legittimo impedimento”, sollevate dai giudici di Milano nell’ambito di uno dei processi che vedono imputato Silvio Berlusconi.

Nelle ultime settimane, i giornali hanno riportato fughe di notizie e anticipazioni circa l’orientamento di alcuni membri della Corte ed in particolare del giudice relatore, il prof. Sabino Cassese. La decisione del neoletto presidente Ugo De Siervo di rinviare l’udienza, originariamente prevista per il 14 dicembre, e quindi concomitante al voto sulle mozioni di sfiducia al Governo, ha suscitato reazioni contrastanti e gettato benzina sul fuoco dei pronostici.

Consapevoli della rilevanza politica della decisione della Corte, sulle cui conseguenze abbiamo avuto e ancora avremo modo di avanzare ipotesi, vogliamo offrire ai lettori di TP qualche informazione di carattere tecnico sulla decisione cui la Consulta e sulle sue possibili conseguenze sul piano giudiziario.

 

La legge

Il “legittimo impedimento” è stato introdotto dalla legge 7 aprile 2010, n. 51[2], con l’intenzione dichiarata di assicurare il “sereno esercizio delle funzioni di governo” una volta venuta meno la sospensione dei processi contro le più alte cariche dello Stato, prevista dal secondo “lodo Alfano”[3] ma dichiarata incostituzionale dalla Consulta (con sent. n. 262/2009), e in attesa di un futuro “lodo Alfano costituzionale”, più volte annunciato ma non ancora introdotto: vale a dire una legge costituzionale che riproduca il contenuto dei due precedenti “lodi”, corretto sulla base delle due pronunce di incostituzionalità, al fine di sospendere i processi penali nei confronti del Capo dello Stato, del presidente del Consiglio e dei presidenti delle due Camere.

Il legittimo impedimento nasce, così, come soluzione temporanea, destinata a restare in vigore solo fino  al subentro di una “legge  costituzionale  recante  la disciplina organica delle prerogative del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di  partecipazione  degli  stessi  ai  processi  penali  e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, salvi i casi previsti  dall’articolo  96  della Costituzione[4], al fine di consentire al Presidente del  Consiglio  dei Ministri e ai Ministri il  sereno  svolgimento  delle  funzioni  loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge[5].

Detto altrimenti, le norme ora sottoposte al giudizio della Consulta “proteggono”, fino all’ottobre del 2011, il presidente del Consiglio e tutti i Ministri, nelle modalità e con i limiti che seguono.

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L'autore: Andrea Carapellucci

Analista giuridico di TP, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino ed è dottorando in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.
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