Una “piccola finanziaria” in arrivo
Sul decreto milleproroghe potrebbero incombere dubbi di legittimità costituzionale.
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 dicembre scorso, ha approvato il decreto legge c.d. milleproroghe per l’anno 2011 (d.l. 29 dicembre2010, n. 225); la denominazione non è certamente casuale ma si rifà al contenuto “tipico” di questo provvedimento, ovvero la proroga di disposizioni legislative, le più disparate, la cui efficacia altrimenti “scadrebbe” alla fine dell’anno corrente, nel caso di specie il 31 dicembre 2010.
[ad]Come da alcuni anni a questa parte, ormai il c.d. milleproroghe segue a distanza di breve tempo le leggi di stabilità (ex finanziaria) e di bilancio; in un certo senso, è quindi definibile “una piccola finanziaria bis”. L’aggettivo “piccola” può apparire fuorviante, ma serve a rendere l’idea per cui, sebbene il provvedimento in questione investa non poco la materia economica, costituisce pur sempre un tentativo di prolungare disposizioni di diverso tipo già in essere e, spesso, contenute proprio in precedenti leggi finanziarie.
Dunque, anche quest’anno il Parlamento si appresta a convertire in legge, entro il termine ultimo del 27 febbraio 2011, il decreto legge milleproroghe che, emanato dal Governo alla fine di dicembre, già contiene nel testo delle norme in materia di: sicurezza sul lavoro, trasporto pubblico locale, tasse automobilistiche e Irap, energia, acqua, rifiuti in Campania, quote latte, turn over nel pubblico impiego, televisione, immigrazione, Abruzzo e molto altro ancora. Dato il carattere estremamente diversificato delle disposizioni legislative che sono così introdotte, non pare inappropriato definire il decreto in esame quale decreto omnibus: in sostanza, non si tratta di una legge disciplinante una certa materia del diritto volta a riformare, quanto piuttosto di un atto avente forze di legge adottato dal governo in via d’urgenza (pertanto seguendo un procedimento abbreviato) e vertente su oggetti tra loro eterogenei, teoricamente tutti bisognosi di un intervento legislativo al fine di prorogarne la vigenza e l’efficacia. L’eterogeneità delle norme del decreto milleproroghe, evidente chiaramente già dal titolo (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”) costituisce elemento che contrasta nettamente con i presupposti di necessità ed urgenza sanciti all’articolo 77 della Costituzione[1] per la decretazione d’urgenza e all’articolo 15, comma primo, della legge 23 agosto 1988, n. 400[2].
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