Dossier: il caso Ruby
I nodi costituzionali da sciogliere nel caso giudiziario (e politico) che scuote l’Italia
Da settimane si discute del caso Ruby (reati di concussione e sfruttamento della prostituzione minorile) e, in particolare, se su di esso sia competente il Tribunale di Milano o quello dei ministri. Posta così, la questione si presta ad una erronea interpretazione dei fatti, non di poco conto ai fini di una corretta e completa analisi del caso. Ebbene, cerchiamo di fare chiarezza e procediamo con ordine. Come è noto, Silvio Berlusconi è accusato di aver fatto sesso in cambio di denaro con la minorenne marocchina Karima El Mahroug, in arte Ruby – sfruttamento della prostituzione minorile – e di aver abusato dei suoi poteri di Presidente del Consiglio per “liberarla” dalla questura di Milano – concussione – dove era stata portata in seguito ad una accusa di furto. Per il reato di concussione il Premier rischia da 4 a 12 anni, mentre per quello di prostituzione minorile da 6 mesi a tre anni.
L’ipotesi di reato
[ad]Gli avvocati di Berlusconi e la maggioranza di centrodestra in Parlamento sostengono che il Tribunale di Milano non sia competente a giudicare il Cavaliere, in quanto il reato di concussione sarebbe stato commesso “nell’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio”, e che l’inchiesta deve ripartire quasi da zero davanti al Tribunale dei ministri. La questione relativa alla definizione del reato di concussione, ovvero se esso sia stato commesso o meno nell’esercizio delle funzioni che la Costituzione attribuisce al Capo del Governo, è di estrema rilevanza: essa è dirimente perché se il reato fosse davvero espressione dello svolgimento dei poteri presidenziali, esso costituirebbe un reato ministeriale e, pertanto, la Camera dei deputati potrebbe negare a maggioranza assoluta dei suo membri (maggioranza qualificata di 316 voti), la c.d. autorizzazionea procedere, garantendo a Berlusconi l’immunità. Dunque, se per il reato di prostituzione minorile si può argomentare ben poco nel senso di un loro svolgimento nell’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio, diversamente accade per il reato di concussione: Qui infatti il nodo da sciogliere riguarda il momento in cui Berlusconi ha telefonato in Questura, intercedendo in favore di Ruby affinché la ragazza fosse data in affidamento alla consigliera regionale Minetti piuttosto che ad un centro di accoglienza, come avviene nell’ordinarietà dei casi. Il procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati, sulla dibattuta questione dell’“esercizio delle proprie funzioni” da parte del Presidente del Consiglio nel momento in cui ha compiuto la telefonata in Questura, e sulla conseguente contestazione di competenza, sottolinea come Berlusconi non abbia alcun potere specifico diretto sulle forze di polizia e che, anche sulla base di una valutazione del contesto in cui il reato sarebbe stato commesso, se ne deduce che l’intervento del Cavaliere non ha comportato nessun “abuso di funzione”, ma solo un “abuso di qualità”: in altri termini, si conferma la tesi secondo cui non si tratta di una fattispecie di reato ministeriale.
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