Dossier: il caso Ruby

Pubblicato il 22 Febbraio 2011 alle 23:42 Autore: Francesca Petrini
caso ruby 2012

[ad]Ulteriore alternativa è quella che potrebbe vedere i legali di Berlusconi, nel corso della prima udienza del processo il prossimo 6 aprile, chiedere ai giudici di accertare la loro incompetenza, sollevando un c.d. conflitto di giurisdizione, ovvero un conflitto tra due giudici in merito a chi dei due abbia competenza a trattare la materia e, nel caso di specie, tra Tribunale di Milano e Tribunale dei Ministri. In questo caso, che sospende di fatto il processo, per risolvere il nodo della competenza funzionale, ovvero del se, nel telefonare in questura a Milano per chiedere il rilascio di Ruby, il Premier abbia agito o meno abusando della sua funzione di Presidente del Consiglio, e se quindi competente sia il Tribunale dei Ministri ed la Camera che eventualmente “autorizza a procedere” per via ordinaria piuttosto che il Tribunale di Milano, la patata bollente passa alla Corte di Cassazione. Un eventuale ricorso sulla competenza funzionale alla Corte Costituzionale, infatti, cadrebbe nel vuoto, respinto al mittente e dichiarato “inammissibile”, senza entrare nel merito del giudizio: il nodo è nell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale,secondo cui il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale “se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionale. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione”. A tale riguardo, il Tribunale dei ministri, seppure istituito con legge costituzionale nel 1989, è un organo giurisdizionale, esattamente come la procura di Milano: non si tratta quindi di diversi “poteri” dello Stato, ma dello stesso e, di conseguenza, non c’è conflitto.

Diversamente è però possibile la sollevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale, attraverso cui, in sostanza, la Camera dei deputati chiede alla Consulta di riconoscere che spetta agli stessi deputati, e non alla magistratura, accertare se un reato abbia natura ministeriale o meno. Seppure la Consulta ha dichiarato ammissibile nel giugno 2010 un ricorso simile sollevato dalla Camera e relativo ad un processo contro il Ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, si noti che se un tale tipo di conflitto dovesse essere sollevato, ciò non sospenderà il procedimento in corso a carico di Berlusconi ed inoltre, tra ammissibilità e decisione nel merito, mediamenteè necessario più di un anno prima che la Consulta si esprima, considerazione che fa presumere l’impossibilità di una conclusione della vicenda prima della fine della legislatura.

Infine, qualunque sia la nostra opinione circa le contemporanee vicende processuali che investono il Presidente del Consiglio, una cosa è certa: il livello dello scontro istituzionale e della crisi politica non accenna a scendere ed il detrimento ai danni della democrazia costituzionale italiana si fa sempre più evidente.

 


[1] Si tratta dei reati di concussione: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni” e di sfruttamento della prostituzione minorile: “chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164”.

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L'autore: Francesca Petrini

Dottoranda in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparte, si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed ha conseguito il titolo di Master di II livello in Istituzioni parlamentari per consulenti d´Assemblea.
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