C’è immunità e immunità
Nel corso del Consiglio dei Ministri n° 127 del 28 febbraio 2011 il Governo ha approvato all’unanimità la relazione del Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, sulla riforma costituzionale della giustizia, da definirsi in un CdM straordinario successivo ma presentata nelle linee guida generali.
Tra le proposte al vaglio dell’Esecutivo è prepotentemente tornato in voga, sospinto dalle recenti vicende di cronaca giudiziaria che hanno coinvolto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il tema dell’immunità parlamentare, ed in particolare il ritorno dell’immunità parlamentare alla forma prevista nella Costituzione prima del 1993.
[ad]L’articolo 68 della Carta, infatti, è stato riformato dalla Legge Costituzionale 3 del 29 ottobre 1993, a seguito delle vere e proprie sollevazioni popolari avutesi nella prima parte di quell’anno dopo che il Parlamento aveva tentato di bloccare le indagini su Bettino Craxi da parte della magistratura.
In un gioco di corsi e ricorsi storici, molti dei protagonisti della politica contemporanea erano lì, in quei mesi, ad approvare a furor di popolo una riforma costituzionale in tempi record. C’era Giorgio Napolitano, Presidente della Camera, a scandire i lavori; c’era Pierferdinando Casini come relatore della riforma; c’erano D’Alema, Fini, Veltroni; e c’erano anche membri dell’attuale maggioranza di governo come Maroni, Bossi, La Russa, Gasparri.
Con maggioranze bulgare alla Camera e al Senato la legge passò spedita al vaglio della doppia lettura, l’articolo 68 della Costituzione cambiò e l’immunità parlamentare non fu più la stessa.
Il concetto di immunità parlamentare è presente nell’ordinamento giuridico di pressoché tutte le moderne democrazie, e tenta di conciliare l’obbligatorietà dell’azione penale, pilastro fondante del principio fondamentale dell’eguaglianza dinanzi alla legge, con l’indipendenza del potere politico da quello giudiziario e la tutela della libertà di espressione dei rappresentanti del popolo.
Tra le varie tipologie di immunità, quella parlamentare si contraddistingueva per essere assoluta, ovvero indipendente dal reato commesso; extrafunzionale, riguardando solo la durata della carica; e processuale, in quanto non si nega lo stato di reato dell’eventuale crimine commesso dal parlamentare, ma solo la possibilità da parte dello Stato di esercitare il proprio diritto di coercizione.
L’articolo 68 della Costituzione, così come concepito dai padri costituenti, recitava infatti:
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Il primo comma, che di per sé pare già costituire una forma totale di immunità, pur limitata all’azione parlamentare, avrebbe in realtà una funzione importantissima di tutela dell’eletto: un parlamentare non può subire gli effetti penali di una sua decisione in Aula. Quale parlamentare voterebbe, ad esempio, una missione internazionale nelle aree di guerra del mondo se sapesse di poter essere accusato per omicidio dai parenti delle eventuali vittime? Questa forma di immunità, anche se ovviamente passibile di degenerazioni (se alzare i limiti di legge di sostanze tossiche incrementa l’insorgenza di tumori, il parlamentare non è perseguibile per la sua decisione), è quindi necessaria per far sì che i rappresentanti dello Stato possano prendere le migliori decisioni senza preoccuparsi degli effetti sul piano personale. Questo aspetto dell’immunità viene chiamato “insindacabilità”, e ricopre l’intera attività parlamentare anche dopo la cessazione dalla carica.
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