Denuncia o querela per estorsione: quale va fatta e differenza

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:05 Autore: Claudio Garau

Estorsione: di che si tratta e quando si verifica nella realtà. La legge di riferimento in materia e come ci si può tutelare: denuncia o querela?

Denuncia o querela per estorsione quale va fatta e differenza
Denuncia o querela per estorsione: quale va fatta e differenza

Come spesso ci raccontano i casi di cronaca narrati durante i telegiornali o resi noti sui quotidiani, il reato di estorsione è e resta tra i più diffusi in Italia. Spesso tale illecito penale si trova collegato ad altri reati come quello di usura, turbativa d’asta, stalking e talvolta risulta pure aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso (consistente nell’uso del nome di una certa cosca, e di determinati toni e messaggi intimidatori per spaventare la vittima dell’estorsione). Se è vero che l’estorsione è reato caratteristico della criminalità organizzata, è altrettanto vero però che chiunque può compiere questo reato, come vedremo tra poco.

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Estorsione: di che si tratta? dov’è regolato questo reato?

Dare una definizione di estorsione non è complicato. Fondamentalmente, l’estorsione consiste in un ricatto messo in atto per ottenere un vantaggio. In altre parole, tale illecito penale è costituito da chi costringe un altro soggetto a fare o a non fare un atto, sotto minaccia, per trarne un ingiusto profitto (non per forza di natura patrimoniale). Così come recita l’art. 629 Codice Penale (intitolato appunto “Estorsione“), la condotta è punita con la reclusione in carcere da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a 4.000 euro. Elemento caratterizzante dell’estorsione è anche il fatto che al profitto ingiusto corrisponde sempre un danno ingiusto inflitto alla vittima. Tipico è il caso di chi chiede il “pizzo” ai negozianti: l’estorsore ne trae un profitto economico, cui corrisponde l’impoverimento del gestore del locale costretto a pagare, sotto minaccia e violenza.

È chiaro insomma che l’estorsione comporta un vero e proprio ricatto, che – per avere rilievo e condurre a sanzioni penali – deve essere mirato a condizionare la volontà della vittima, per conformarla a quanto voluto dall’estorsore. Come ci indica il citato articolo 629, la condotta va attuata con violenza o minaccia, ovvero con atti che comportino la possibilità concreta di un danno ingiusto nei confronti della vittima: sarà il magistrato, in corso di causa, a ricostruire gli esatti contorni dei fatti e capire se davvero, nelle circostanze concrete, si può parlare di ricatto estorsivo, finalizzato ad un profitto illegale. Tale profitto non deve per forza essere di natura economica, ben potendo consistere in altro tipo di beneficio, ad esempio di ambito lavorativo. Ad esempio – come già acclarato dalla giurisprudenza – anche il datore di lavoro può compiere un’estorsione: infatti, il datore che, minacciando il licenziamento, costringe di fatto i dipendenti ad accettare una paga inferiore rispetto a quella indicata nei CCNL di categoria, può certamente essere denunciato per estorsione. E può compiere un’estorsione anche l’incaricato di un pubblico servizio o il pubblico ufficiale che, sfruttando illegittimamente la sua qualità o i suoi poteri, induca la vittima a dare o a promettere, a lui o ad una terza persona, denaro od altra utilità: in questo caso però si parla propriamente di concussione, e la pena del carcere è potenzialmente più alta, potendo arrivare a 12 anni. È chiaro che l’intento del legislatore è quello di punire chi, in veste di pubblico ufficiale, sfrutta il suo status e con la forza esercita un condizionamento psicologico sulla vittima, per ottenere l’ingiusto profitto.

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Si fa denuncia o querela?

Abbiamo già ricordato qui quali sono le differenze essenziali tra denuncia e querela: ribadiamo ora che la denuncia, rispetto alla querela, si riferisce a reati di maggior allarme sociale e che può essere fatta da chiunque, a differenza della querela, azionabile soltanto dalla persona offesa dall’illecito penale, oppure talvolta da un suo rappresentante designato. Ebbene, se così stanno le cose, è facile dedurre che ci si può tutelare contro un’estorsione attraverso la denuncia e non la querela, da effettuarsi presso la Procura della Repubblica o le forze dell’ordine: non solo la vittima (la sola però che nel processo penale per estorsione può chiedere il risarcimento danni), ma qualsiasi soggetto terzo che sia venuto a conoscenza del ricatto estorsivo, può quindi segnalarlo alle autorità affinché si proceda contro di esso. Infatti, l’estorsione è un reato procedibile d’ufficio, ed in quanto tale, la denuncia potrà essere effettuata senza alcun limite di tempo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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