Il dl Giustizia ha ricevuto l’ok della Camera e quindi ormai è legge, essendo stato approvato in via definitiva. Tra le varie rilevanti disposizioni che tale provvedimento introduce, ce n’è una che merita qui particolare considerazione. Ci riferiamo alla previsione del tentativo obbligatorio di mediazione, prima di citare per danni colui il quale si è reso inadempiente rispetto ad uno o più obblighi contrattuali, a causa del vero e proprio “terremoto” socio-economico, oltre che sanitario, rappresentato dall’epidemia di Covid-19 e dal conseguente lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono i contenuti di questa novità.
Contratti chiusi: le diverse novità introdotte dal dl Giustizia
Il decreto legge in tema di Giustizia ha ricevuto 256 voti favorevoli e 159 contrari, e nella seduta del 25 giugno la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, dal titolo “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19“. Come si può ben notare già dal titolo, si tratta di un provvedimento assai articolato, che incide su numerosi settori della giustizia, e non soltanto sui contratti chiusi causa coronavirus e lockdown. Tra le novità introdotte (non poche incluse ex novo proprio a seguito della conversione in parlamento), vogliamo menzionare almeno alcune delle più significative:
- conferma integrale del sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi (ovvero la nota app Immuni) per circoscrivere la diffusione del coronavirus;
- stretta alle regole dell’ordinamento penitenziario in merito alla possibilità di detenzione domiciliare, ai permessi e al differimento della pena per motivi di salute. Ciò anche in considerazione delle molte polemiche emerse in relazione alle non poche scarcerazioni di alcuni boss della criminalità organizzata, decise dai giudici di sorveglianza per motivi collegati alla diffusione del Covid-19;
- spostamento al primo settembre 2020 dell’entrata in vigore delle nuove regole in tema di intercettazioni;
- le forze dell’ordine potranno utilizzare i droni per controllare dall’alto cosa succede nei penitenziari;
- possibilità delle udienze da remoto ovvero a distanza con il supporto delle moderne tecnologie e di internet;
- deposito telematico degli atti nei processi civili, almeno fino al 31 luglio 2020;
- possibilità di mediazione in modalità telematica fino al 31 luglio 2020, ed anche dopo, in ogni caso se tutte le parti sono favorevoli.
Proprio su questo ultimo punto vogliamo ora soffermarci: che succede in materia di contratti chiusi per Covid-19, ovvero che cosa è stato disposto, nel citato dl Giustizia, in tema di controversie riguardanti obbligazioni contrattuali? Vediamolo.
Mediazione obbligatoria per le controversie in ambito contrattuale
Come anticipato all’inizio, su tutte le obbligazioni contrattuali non adempiute, sarà obbligatorio tentare la mediazione, prima di rivolgersi eventualmente al tribunale. Insomma, prima di chiedere al giudice i danni da mancato adempimento delle clausole di un certo contratto (ad es. mancata consegna di prodotti, biglietti di ingresso non rimborsati, caparre per viaggi turistici non restituite ecc.), sarà necessario provare a trovate un compromesso innanzi al mediatore. Si tratta insomma di una novità che tiene conto del fatto che una data controversia contrattuale è nata per un inadempimento della prestazione, causa epidemia e lockdown.
Nello specifico, l’art. 6-bis del D.L. n. 6 del 2020 ha disposto che il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza da coronavirus è sempre valutato e considerato ai fini dell’esclusione ex artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche in rapporto all’applicazione di possibili decadenze o penali collegate a ritardati o mancati adempimenti a clausole di un certo contratto. Ora, dal citato dl Giustizia è sancito che, nelle controversie civili in materia di obbligazioni contrattuali, in cui – come detto – il rispetto delle misure di contenimento anti-contagio può essere valutato ai sensi del comma 6-bis sopra menzionato, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. In buona sostanza, occorre prima tentare di trovare – innanzi al mediatore – una soluzione che soddisfi gli interessi delle parti della controversia. Soltanto in caso di mancato accordo delle parti, sarà possibile intraprendere una ordinaria causa civile in tribunale.
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