Certificato malattia Inps: indicazioni per coronavirus, come farlo
Certificato malattia Inps: l’ente fornisce delle importanti indicazioni per i dipendenti privati sottoposti a periodi di quarantena
Certificato malattia Inps: l’ente fornisce delle importanti indicazioni per i dipendenti privati sottoposti a periodi di quarantena nel contesto dell’emergenza sanitaria.
Certificato malattia Inps: il riconoscimento per la quarantena
Certificato malattia Inps: con il messaggio numero 2584, muovendosi sulla scia di quanto stabilito dal Decreto Cura Italia, l’ente ha fornito delle importanti indicazioni per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori del settore privato che hanno affrontato un periodo di sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o quarantena precauzionale durante l’emergenza sanitaria.
In sostanza, tali lavoratori hanno diritto al riconoscimento dell’indennità economica con correlata contribuzione figurativa ed eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. Detto ciò, da precisare che per l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia – dunque, per equiparare i periodi che vanno dal 31 gennaio al 16 marzo – è sufficiente il certificato medico. Invece, per i periodi che vanno dal 17 marzo al 31 luglio sarà necessario avere anche la certificazione di una struttura pubblica.
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Lavoratori con grave disabilità e periodo transitorio
Certificato malattia Inps: per quanto riguarda i lavoratori del settore privato cui è stata riconosciuta una disabilità con connotazione di gravità, sempre nel messaggio Inps si precisa che l’intero periodo di assenza, fino al 31 luglio, sarà equiparato a degenza ospedaliera. Infine, con lo scopo di “tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo 2020)”, l’ente annuncia di aver introdotto un periodo transitorio per cui vengono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità, “i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica” e “i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti”.
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