Controlli fisco sul giroconto: sono davvero legittimi? La risposta dei giudici
Controlli del fisco sul giroconto: di che operazione si tratta? l’Agenzia delle Entrate può presumere che sussista del “nero” in caso di giroconto? La tesi della magistratura tributaria
I controlli del fisco oggi possono essere molto pervasivi nei confronti dei contribuenti. Attraverso l’utilizzo di vari data-base e banche dati, l’Agenzia delle Entrate può incrociare le informazioni in suo possesso e compiere indagini fiscali assai approfondite e dettagliate, individuando gli evasori fiscali e i contribuenti non in regola con i pagamenti, in modo assai più agevole che in passato. Qui di seguito vogliamo affrontare una questione di non scarso rilievo pratico: sono possibili i controlli del fisco sul cosiddetto “giroconto”? insomma il contribuente può rischiare qualcosa se si avvale delle regole in tema di giroconto? Vediamolo.
Controlli fisco e giroconto: il contesto di riferimento
Chiariamolo subito: il giroconto consiste in un trasferimento di denaro tra conti correnti riconducibili ad una stessa persona; analogamente spostare somme da un proprio conto ad un altro per il quale si è contitolari con altra persona, costituisce sempre un giroconto. La differenza con il bonifico è di agevole individuazione: i bonifici consistono in spostamenti di denaro tra conti correnti di persone differenti. Il giroconto, come appena detto, consiste invece in un trasferimento di denaro tra conti intestati ed uno stesso correntista.
Oggi i giroconti sono piuttosto diffusi, dato che sono sempre di più i soggetti titolari di due o più conti correnti bancari: d’altra parte, gli esigui costi dei conti online permettono una rapida e pratica gestione economica delle relazioni con l’istituto di credito, senza gli intoppi tipici delle code in filiale. Va altresì rimarcato che il giroconto, proprio come il bonifico, può subire delle spese di intermediazione, ma spesso tale cifra è azzerata in ipotesi di scelta a favore dell’internet banking. Inoltre, non sussistono limiti per gli spostamenti di denaro con giroconto, dato che può essere spostata anche l’intera somma nel conto corrente.
Fatte queste necessarie premesse, vediamo ora se davvero l’Agenzia delle Entrate può effettuare un controllo sul giroconto, magari caratterizzato dalla mancanza di causale dello spostamento di denaro, e cerchiamo di capire se davvero sono consentiti controlli del fisco su supposti redditi non dichiarati e collegati appunto al giroconto.
Il punto della giurisprudenza tributaria sul tema
La questione cui vogliamo cercare di dare una risposta è – come sopra accennato – se davvero l’Agenzia delle Entrate possa sottoporre a verifica fiscale il conto corrente su cui transitano i soldi per giroconto, sulla presunzione che i redditi collegati allo spostamento per giroconto non siano stati dichiarati al fisco. Insomma è legittima, in ragione di ciò, la notifica di un accertamento al contribuente?
Va rimarcato che nel settore tributario ed, in particolare, in materia di gestione dei c/c, vale un principio generale assai rigido, previsto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi: tutti i versamenti di denaro fatti sul proprio c/c o i bonifici ricevuti sono da ritenersi “reddito imponibile” e, pertanto, debbono essere oggetto di tassazione con successiva dichiarazione dei redditi, a meno che il correntista e contribuente non provi che il denaro versato e accreditato sul conto corrente, è esentasse oppure ha già subito la tassazione alla fonte. In concreto, ciò significa che se il detto correntista non dimostra quanto sopra o comunque non segnala il reddito in dichiarazione dei redditi, il fisco può presumere che si tratti di reddito (imponibile) non sottoposto a tassazione, ovvero può presumere che sia in gioco un’evasione fiscale, con correlata applicazioni di sanzioni.
Sono stati i giudici tributari a chiarire che, per i giroconti, non valgono le identiche regole fiscali dei bonifici e dei versamenti in contanti, ovvero il principio generale appena citato. Ciò significa che il denaro che passa da un conto all’altro dello stesso correntista/contribuente non legittima i controlli del fisco, perché non fa presumere alcun reddito imponibile, come invece succede per i bonifici effettuati da c/c di una terza persona. La spiegazione è molto semplice: quanto sancito dal citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi non vale in materia di giroconto, poiché si tratta soltanto di spostamenti di denaro interni al patrimonio di una stessa persona: insomma, non scatta alcun onere della prova, dato che tutta l’operazione si svolge all’interno di uno stesso patrimonio e tanto basta per concludere che tale operazione non ha quindi rilevanza per l’individuazione del reddito imponibile e perciò tassabile.
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