Bonus vacanze 2020: non vale solo per alloggio. Le indicazioni AdE
Bonus vacanze 2020: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può usare anche per vari tipi di servizi non solo per l’alloggio
Bonus vacanze 2020: inizialmente sembrava che potesse essere utilizzato solo per pagare l’alloggio, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può usare anche per vari tipi di servizi.
Bonus vacanze 2020: si può usare anche per ombrellone e lettino?
Inizialmente sembrava che il bonus vacanze potesse essere utilizzato soltanto per pagare l’alloggio presso una struttura ricettiva. D’altra parte, un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate pare muoversi in contraddizione a tale intendimento: infatti, l’ente ha precisato che il voucher può essere utilizzato anche per servizi diversi dall’alloggio (l’ombrellone e il lettino in spiaggia, per esempio). Fondamentale, però, che i servizi accessori siano inseriti nella fattura rilasciata dalla struttura ricettiva presso cui si utilizza il buono.
Le condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta
Bonus Vacanze 2020: come ricorda l’AdE in una recente circolare “L’agevolazione consiste in un «credito» fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all’80 per cento dell’importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20 per cento, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020”.
Detto ciò, sempre l’ente precisa le condizioni generali da rispettare affinché l’agevolazione venga riconosciuta: “l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito; – il totale del corrispettivo deve essere documentato da «fattura elettronica o documento commerciale» e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito; – il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e bed & breakfast. Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale”.
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