Esami avvocato copiati: per il TAR scatta l’annullamento della prova

Pubblicato il 13 Luglio 2020 alle 15:20
Aggiornato il: 17 Luglio 2020 alle 18:58
Autore: Claudio Garau

Esami avvocato copiati: per il TAR Campania le prove scritte vanno annullate e non serve fare dettagliate indagini.E’ sufficiente il fatto stesso del plagio

Esami avvocato copiati per il TAR scatta l'annullamento della prova
Esami avvocato copiati: per il TAR scatta l’annullamento della prova

Interessante sentenza del TAR Campania in materia di corretto svolgimento delle prove scritte dell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato. È sufficiente infatti anche solo una parziale identità di due elaborati diversi, per determinare l’annullamento della prova scritta e quindi di fatto la “squalifica” dei partecipanti scorretti. Vediamo allora più da vicino che cosa è stato rilevato dai giudici campani, in relazione agli esami avvocato.

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Esami avvocato: il punto del TAR Campania

La più recente giurisprudenza in tema di esami avvocato e copiatura degli elaborati, non fa sconti ai candidati poco inclini al rispetto delle regole: come accennato, prova scritta è da annullarsi se la commissione d’esame rileva una identità, integrale o anche solo parziale, degli elaborati di almeno due candidati. In particolare, è sufficiente la mera sovrapponibilità sostanziale dei due elaborati per determinare la bocciatura degli autori delle prove scritte: non è necessario altresì scovare chi ha di fatto copiato l’altro candidato, a meno che non sia possibile trovarlo con certezza. Si tratta insomma di un plagio (di cui avevamo già parlato in altro campo, con riferimento alla sua variante “involontaria”).

Il caso concreto, su cui si è espresso il TAR Campania con la sentenza n. 2151 del 2020, era relativo al ricorso di una candidata contro il provvedimento di annullamento della sua prova scritta per gli esami avvocato. La commissione, nelle circostanze affrontate dal giudice amministrativo, aveva peraltro ravvisato una quasi totale sovrapposizione dell’elaborato di diritto civile, riconducibile all’autrice ricorrente, rispetto all’elaborato di altro candidato. Nel caso concreto, inoltre, è risultato impossibile determinare il soggetto plagiante e il soggetto plagiato.

Per aversi plagio non è necessario copiare integralmente

I giudici sono molto netti su questo punto: per aversi annullamento dell’elaborato scritto agli esami avvocato, l’identità delle prove può essere anche solo parziale. Come infatti ricordato dal Consiglio di Stato qualche anno fa, sussiste il plagio e quindi la copiatura anche in ipotesi di “impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un’imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto“. In ogni caso, però, debbono sussistere elementi oggettivi che fondino il convincimento che vi sia stata una copiatura: non bastano insomma meri sospetti.

Nelle circostanze su cui si è espresso il TAR Campania, in particolare, le prove scritte annullate erano per forma e sostanza pressoché uguali, differenziandosi soltanto nella parte iniziale ed in quella conclusiva: sovrapponibili erano invece le premesse, le citazioni e le argomentazioni logiche tipiche delle prove scritte degli esami avvocato.

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Concludendo, va ribadito che ulteriori indagini sulle “dinamiche” del plagio sono irrilevanti ai fini dell’annullamento: basta la copiatura in quanto tale. Anche il fatto stesso della sola esclusione del candidato che ha copiato l’altro/a è da ritenersi residuale, in quanto rileva soltanto laddove sia possibile capire chi è l’autore del plagio ed, ovviamente, capirlo non è operazione affatto semplice per i membri della commissione.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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