Riscossione assegno dopo la morte dell’intestatario: come si fa
Riscossione assegno dopo la morte dell’intestatario: come si fa
Il diritto, come sappiamo, è composto anche di svariate questioni pratiche che meritano considerazione, stante la frequenza con cui si presentano nella vita quotidiana. Di seguito vogliamo porre attenzione sulla tematica della riscossione assegno a seguito del decesso dell’intestatario. Come ci si deve muovere entro i confini della legge, in queste circostanze? Ovvero, si può riscuotere un assegno dopo la morte? Facciamo chiarezza.
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Riscossione assegno: le tempistiche in generale
Vero è che gli assegni sono tuttora un titolo di pagamento ancora frequentemente utilizzato tra i risparmiatori. Tuttavia, la prassi ci insegna che spesso sono preferiti i bonifici bancari. In relazione all’assegno bancario tradizionale, vi sono norme precise che ci indicano entro quando bisogna incassare l’importo collegato all’assegno. Il beneficiario del titolo di pagamento, ovvero il cosiddetto “prenditore”, deve procedere all’incasso entro un tempo massimo di 8 giorni dalla data di emissione, laddove il Comune che compare nell’assegno sia lo stesso di quello della banca di riferimento del prenditore. In queste circostanze, si parla di “assegno su piazza“. Nel differente caso in cui il Comune della banca di riferimento del prenditore sia diverso da quello indicato nell’assegno, il tempo per riscuoterlo aumenta fino a 15 giorni. In tali circostanze, si tratta invece di un “assegno fuori piazza“. I tempi salgono ancora fino a 20 giorni se l’emissione del titolo di pagamento sia stata compiuta in un Paese europeo, ma differente da quello della banca del prenditore/beneficiario. Laddove il Paese in questione sia extra-europeo, si hanno ben 60 giorni per procedere all’incasso. Che succede se tali tempistiche non sono rispettate? Ebbene, in assenza di riscossione, colui che ha emesso l’assegno ha facoltà di cambiare idea e quindi di revocare l’ordine di pagamento nei confronti della banca. Puntualizziamo un ulteriore dato significativo: per quanto riguarda l’assegno circolare, questo può essere riscosso entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione.
Assegno intestato a persona deceduta: si può comunque incassare?
Come accennato all’inizio, può ben succedere che dopo l’emissione dell’assegno e prima del suo incasso o riscossione, si verifichi la morte del prenditore, ovvero di colui che beneficiava dell’assegno consegnatogli. In circostanze come queste, gli eredi si domanderanno che fare dell’assegno in questione: va subito rimarcato che l’istituto bancario non procederà a versare l’importo indicato in assegno senza avere in mano elementi tali che comprovino la qualità di erede di chi vuole passare all’incasso. In particolare, non sarà sufficiente una mera autodichiarazione di chi si auto-definisce “erede”. Pertanto, che fare in concreto? Ebbene, per incassare un assegno intestato a persona ormai deceduta, è necessario intraprendere la cosiddetta “pratica di successione“, mirata a far luce su chi sono davvero gli eredi, ovvero coloro che di fatto possono incassare l’assegno al posto del beneficiario morto. Andranno rispettati tre step diversi, che ora andiamo brevemente ad esporre:
1) presentazione della dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate entro il tempo massimo di 12 mesi dalla morte del soggetto (di tale dichiarazione abbiamo già parlato diffusamente qui, ricordando perchè è utile farla senza indugio);
2) comunicazione della citata dichiarazione all’istituto di credito presso cui il soggetto deceduto teneva il proprio c/c. Per questa via, l’istituto potrà sbloccare il conto stesso, bloccato proprio in ragione della morte del correntista. La presentazione e comunicazione della dichiarazione di successione sono quindi per legge presupposti fondamentali per far riscuotere l’assegno da parte degli eredi;
3) accettazione dell’eredità presso un notaio o altro pubblico ufficiale (di accettazione dell’eredità abbiamo parlato diffusamente, per esempio con riferimento alla cosiddetta eredità giacente).
E’ dunque agevole concludere che anche in caso di morte del beneficiario/prenditore, è possibile incassare la somma di cui all’assegno, ma gli eredi dovranno obbligatoriamente rispettare le condizioni appena citate.
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