Buoni fruttiferi postali con 3 timbri e rimborso inferiore, chiarimento Abf
Nuova decisione dell’Arbitro bancario finanziario sui buoni fruttiferi postali. Ecco quali sono stati i motivi del ricorso e come si è espresso l’organo
Nuova decisione dell’Arbitro bancario finanziario sui buoni fruttiferi postali. Questa volta l’organo è stato chiamato in causa per esaminare il caso di un titolo recante sul retro 3 timbri, dettaglio che ha portato l’intestatario a ricevere un rimborso inferiore a quello atteso.
Buoni fruttiferi postali: 3 timbri sul retro del titolo
Nuova decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario sui buoni fruttiferi postali: l’ente ha esaminato il caso di una signora pugliese, intestataria di un titolo sottoscritto il 30 marzo 1987 del valore di 5 milioni di lire. Il motivo che ha portato al ricorso una liquidazione accordata da Poste inferiore a quella prevista: alla base della confusione il fatto che il buono avesse 3 diversi timbri apposti sul retro. Il primo timbro indicava gli interessi relativi alla serie AC/AB: questo era stato poi cancellato e sostituito da altri due timbri, uno che indicava la serie P/O e un altro che indicava la serie Q/P. Tra l’altro, nessuno dei tre timbri riportava il tasso di rendimento del titolo dal 21esimo al 30esimo anno.
Rimborso inferiore e decisione dell’Abf
Per questo tipo di buoni fruttiferi postali, si è sentita rispondere l’intestataria alle proprie richieste di chiarimento, “il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”. Inoltre, rispetto all’apposizione di ben tre timbri sul retro del titolo, sempre Poste ha precisato che “Per l’emissione dei BFP della nuova serie “Q” sono pertanto stati usati, conformemente alla normativa, anche i moduli della precedente serie “P”, apponendo sul fronte e sul retro un timbro con la dicitura “Serie Q/P”, nonché la “misura dei nuovi tassi” di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M del 13 giugno 1986. Precisa che il D.M. prevedeva l’apposizione di un timbro contenente l’indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell’importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto”.
Tale risposta è stata solo in parte accettata dall’Arbitrato. Per l’organo, infatti, “l’intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo sul fronte del buono la stampigliatura della serie di appartenenza “Q/P” e, sul retro, appositi timbri riportanti i tassi della serie “P/O” e quelli della successiva serie “Q/P” che, sebbene sovrapposti, sono chiaramente leggibili (mentre risulta sbarrato il timbro che riporta i tassi di rendimento della serie AC/AB)”: dunque, l’Abf ritiene che “la liquidazione operata dall’intermediario, in riferimento al primo ventennio, sia corretta”. Tuttavia, non si può dire la stessa cosa per la liquidazione dal 21esimo al 30esimo: “il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all’emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi”.
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