Cambio residenza con contratto affitto: quando è obbligatorio?
Cambio residenza con contratto affitto: bisogna sempre cambiare residenza presso gli uffici dell’Anagrafe del Comune oppure no? Ecco i chiarimenti in merito
Abbiamo affrontato già svariate volte la materia dei contratti di affitto, proprio per le varie questioni pratiche e i dubbi che possono emergere in coloro che vogliono avvalersi delle norme giuridiche relative a quest’ambito. Qui di seguito vogliamo occuparci di un quesito che forse non pochi potrebbero porsi: colui che – come inquilino – vada a vivere in affitto, ovvero presso un’abitazione di proprietà di un altro soggetto, deve sempre, conseguentemente, effettuare il cambio residenza? Scopriamolo.
Cambio residenza: la rilevanza della “dimora abituale”
Il punto insomma è il seguente: si può cambiare il luogo destinato alla propria abitazione, senza comunicarlo formalmente agli uffici dell’Anagrafe del proprio Comune? Dobbiamo ricordare che, per legge, sussiste l’obbligo di reperibilità, valevole verso ogni cittadino italiano: in buona sostanza, ognuno è tenuto ad essere sempre reperibile, ovvero rintracciabile in caso di necessità, e a questo fine serve indicare all’Anagrafe un luogo di residenza in cui si possa essere trovati. Tuttavia, la legge non è così rigida verso tutte le situazioni: infatti, non sempre in caso di spostamento, è necessario il cambio residenza. Ciò in ragione del fatto che la residenza deve coincidere con il luogo di “dimora abituale” (ne abbiamo già parlato ampiamente qui), ovvero con l’abitazione in cui si trascorre il tempo per la maggior parte dell’anno. È chiaro che la casa al mare per le ferie estive oppure l’abitazione del trasfertista che lavora lontano dalla famiglia per qualche tempo, non possono considerarsi dimora abituale.
Bisogna sempre comunicare il cambio al Comune?
In linea generale, possiamo dire che colui che cambia l’abitazione e va a vivere stabilmente altrove, deve effettuare il cambio di residenza all’Anagrafe. In sè, la mancata comunicazione della variazione dell’indirizzo, non costituisce un reato, ma comporta alcuni inconvenienti di non poco conto, ad esempio in materia di notifiche di atti come accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrte, sanzioni per violazioni del CdS, raccomandate a/r ecc. Una conseguenza non irrilevante è infatti che gli atti – pur essendo il destinatario irreperibile perché non ha effettuato il formale cambio residenza – saranno considerati comunque recapitati una volta depositati presso la Casa Comunale o con l’intervenuta giacenza presso l’ufficio di Poste Italiane, con evidenti ripercussioni sulla possibilità, per il destinatario, di far valere i propri diritti e contestare quanto indicato nella missiva.
La legge vigente ci indica però che il cambio residenza non è sempre obbligatorio, quando si stipula un contratto di affitto: ovvero, chi firma un contratto di affitto per uso transitorio, cioè avente una durata totale non superiore a diciotto mesi, non è tenuto ad effettuare l’aggiornamento con il cambio di residenza presso gli uffici del Comune. In altre parole, può spostarsi ed essere in differente dimora (temporanea), ma conservando la stessa residenza.
Concludendo, il cambio residenza in ipotesi di contratto di affitto è obbligatorio soltanto se la nuova abitazione è da considerarsi dimora abituale dell’affittuario, che là va stabilmente a vivere per la maggior parte dell’anno. Altrimenti, se l’abitazione in affitto è soltanto una dimora occasionale e temporanea, perché ad es. dedicata ad una trasferta di lavoro o alle vacanze in montagna, non è necessario alcun cambio. Il proprietario della casa affittata, invece, non potrà mai conservare la propria residenza nell’abitazione data in affitto, proprio perché deve risultare anch’egli reperibile e, per farlo, deve indicare la dimora abituale.
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