Indennità di accompagnamento con certificato errato è valida. Il caso

La domanda di indennità di accompagnamento con certificato comprendente errori è valida: la decisione della Corte di Cassazione.

Indennità di accompagnamento con certificato errato
Indennità di accompagnamento con certificato errato è valida. Il caso

La Corte di Cassazione VI Sez. Civ. ha recentemente disposto un’ordinanza, la n. 12549/2020, nel quale si è espressa contro l’Inps e a favore di una donna che aveva diritto all’indennità di accompagnamento che si era rivolta al Tribunale dopo il rifiuto da parte dell’Istituto. Rifiuto legittimato dal fatto che alla domanda di indennità di accompagnamento non era stato spuntata la casella relativa alla condizione dell’assistito di non essere capace di deambulare o compiere gli atti della vita quotidiana.

Indennità di accompagnamento: valida anche con compilazione modulo errato?

La Cassazione ha dunque stabilito che per l’indennità di accompagnamento non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli, basta che dalla domanda si evinca la prestazione richiesta. Infatti, in un caso precedentemente trattato, la Cassazione aveva già stabilito che “in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa di cui all’art. 433 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali”, in quanto risulta sufficiente “che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente”.

Come spiega studiocataldi.it, dunque, il fatto che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo consegnato all’assistito dal medico curante non è considerato un requisito che ostacola il riconoscimento dell’indennità. L’Inps, infatti, non può inserire “nuove cause di improcedibilità, ovvero di improponibilità” in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 della Costituzione.

Sostanzialmente, la richiesta specifica di barrare la casella sopraccitata sul modulo predisposto, risulta essere una nuova condizione la cui mancanza, secondo l’Inps, sarebbe ostativa al riconoscimento del beneficio. Ma al tempo stesso questa circostanza è esclusa dalla normativa, pertanto, non potendo essere aggiunte nuove cause che impediscano di procedere alla conclusione dell’iter di riconoscimento, la richiedente ha diritto all’indennità di accompagnamento e l’Inps non può opporsi. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione.

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