Abbiamo già parlato recentemente di bonus sanificazioni, ma vogliamo qui riconsiderare l’argomento, in vista delle significative novità in arrivo dal giorno 20 luglio 2020. Infatti, a partire da quella data l’interessato che ha sostenuto i costi di sanificazione dei luoghi di lavoro, potrà avvalersi in concreto del credito d’imposta previsto. Facciamo chiarezza.
Bonus sanificazioni: come richiederlo?
Come appena accennato, dalla seconda metà di luglio sarà possibile rendere noti all’Agenzia delle Entrate i costi sostenuti per la disinfestazione, la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione, ai fini del rispetto delle norme anti-coronavirus. Insomma, chi ha elargito denaro per sanificare, potrà contare su un bonus sanificazioni per compensare le spese sostenute attraverso una comunicazione via internet all’ufficio delle imposte, ovvero sarà doveroso fare riferimento al sito delle Entrate o ai canali telematici della stessa Agenzia. In tale comunicazione, occorrerà indicare quanto effettivamente versato, per poi accedere al credito di imposta, anche cedibile – secondo le intenzioni dei promotori dell’iniziativa – a favore di terzi: sarà possibile fare domanda fino al 20 novembre 2021 per quanto attiene alle spese sostenute per l’adeguamento del luogo di lavoro, mentre il termine ultimo è il 7 settembre 2020 per quanto riguarda le spese di sanificazione.
A chi è destinato e qual è l’importo
Com’è noto, tale bonus sanificazioni è una delle misure incluse nel Decreto Rilancio: si tratta infatti di un fondo da 200 milioni di supporto per le aziende che hanno sostenuto le spese per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza di lavoratori e utenti. Tuttavia, l’esito della citata attività di sanificazione va certificato da un professionista abilitato, sulla scorta dei protocolli di sicurezza applicati. In concreto, si tratta di un credito d’imposta pari al 60%, e nella summenzionata domanda, il richiedente dovrà certificare i costi di sanificazione sostenuti fino al mese precedente, ma anche le spese che ha già preventivato di dover sostenere, entro il 31 dicembre di quest’anno. A seguito dell’iniziativa dell’interessato ed entro un massimo di cinque giorni dalla formale presentazione della domanda, l’ufficio delle imposte emetterà, nell’area riservata di colui che ha fatto domanda, una ricevuta che potrà indicare o la presa in carico della domanda oppure il suo motivato scarto.
Tale bonus sanificazioni ha una vasta platea di destinatari e, tra gli altri, vogliamo qui ricordare quanto meno bar, alberghi, ristoranti e cinema, ovvero alcune tra le attività più colpite da coronavirus e conseguente lockdown (ma per l’elenco completo delle attività coperte dal bonus rimandiamo a quanto indicato in Gazzetta Ufficiale).
In particolare, il dl Rilancio, al momento in fase di conversione in legge al Senato, ha previsto due tipologie diverse di credito d’imposta per la sanificazione, valevoli per spese sostenute anche prima dell’entrata in vigore del citato decreto:
- una corrispondente al 60% dei costi sostenuti nel 2020 fino a un massimo di 80.000 euro per l’adeguamento dei luoghi di lavoro (articolo 120 dl Rilancio). Il credito di imposta massimo è quindi pari a 48.000 euro;
- una corrispondente al 60% dei costi sostenuti nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ulteriori dispositivi mirati a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 dl Rilancio). Il credito di imposta massimo è quindi pari a 36.000 euro.
Concludendo, il credito d’imposta in oggetto può essere attivato per sé stessi, mettendolo in compensazione con il modello F24, oppure può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it